Giovedì 3 luglio 2014

Corte d'Appello di Catanzaro: un altro caso di protezione internazionale ad un cittadino nigeriano

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Corte d'Appello di Catanzaro: un altro caso di protezione internazionale ad un cittadino nigeriano
Oltre a quella della Corte d'Appello di Bologna, di recente è intervenuta la pronuncia di un'altra Corte d'Appello - stavolta di Catanzaro (n. 46/2014 V.G., dep. 31.03.2014) - in materia di riconoscimento dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria prevista dal decreto legislativo 251/07, art. 14.
Dopo alcune sentenze, tra cui quella menzionata della Corte d'Appello di Bologna, anche quella di Catanzaro ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino nigeriano, proveniente da Ios, Nigeria.

Il cittadino straniero in questione aveva impugnato davanti al Tribunale di Catanzaro, la decisione della Commissione Territoriale di Crotone con cui si rigettava la rivalutazione dell'istanza da lui presentata al fine di ottenere la protezione internazionale. Dato il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Primo grado, il nigeriano decideva di fare appello, poiché nel giudizio non si era tenuto sufficientemente conto della situazione politica in cui versava la sua area geografica di provenienza, né dei motivi per cui egli era oggetto di persecuzione nel proprio paese d'origine.

Per rafforzare le proprie ragioni, il ricorrente portava in giudizio una copia di un articolo edito dal Nigerian Observer, in cui veniva ben illustrata la drammaticità della situazione politica dell'area di Plateau, soprattutto in tema di persecuzioni religiose e dissidi tra cristiani e musulmani. Come si evince dall'articolo, dagli inizi degli anni '90 la zona di Ios è tristemente nota per innumerevoli scontri e dissidi, così come si legge anche nel rapporto di Amnesty International del 2013, in cui la Regione di Plateau ricorre spesso per essere fulcro di tali scontri.

La Corte d' Appello, nell'esame della questione, ha chiarito che gli atti di persecuzione, requisito per ottenere la protezione internazionale, possono estrinsecarsi nelle forme più disparate, non essendo previste fattispecie tipiche e specifiche; unica condizione è che tali persecuzioni compromettano diritti umani fondamentali. Essa inoltre cassa del tutto l'affermazione di primo grado secondo la quale il ricorrente avrebbe ben potuto essere trasferito in altre parti della Nigeria, per sfuggire a tali atti persecutori. La Corte d'Appello infatti precisa che tale principio del ricollocamento in altra zona del Paese di provenienza, non è mai stato recepito nel decreto legislativo sulla protezione internazionale (il n. 251/2007); inoltre, si riporta nella stessa sentenza il seguente principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione: "In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83 CE, non è stata trasposta nel d. lgs. 251/2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva" (Cass. 13172/2013).

In sintesi, non si può semplicemente "spostare" lo straniero perseguitato in altra zona "non a rischio" del Paese d'origine, poiché l'Italia non ha mai recepito tale principio (facoltativo) della Direttiva, che quindi non opera nel nostro ordinamento.

Si tratta quindi di un ulteriore caso di apertura da parte delle Corti d'Appello al riconoscimento concreto della protezione internazionale riservata ai rifugiati. Ulteriore passo in avanti è stato altresì l'attenzione prestata dalle Autorità Giudiziarie alla peculiare situazione politica dello stato d'origine dello straniero, le concrete possibilità di esservi perseguitato, oltre alla particolare situazione personale di chi fa richiesta di protezione.

di Cristiana Olivieri

Fonte: www.aduc.it
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