Lunedì 8 giugno 2020

Credito d'imposta per i canoni di locazione: Risoluzione 32/E e Circolare 14/E del 6 giugno 2020

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Credito d'imposta per i canoni di locazione: Risoluzione 32/E e Circolare 14/E del 6 giugno 2020

Con l'istituzione del codice tributo 6920 "Credito d'imposta canoni di locazione leasing, concessione o affitto d'azienda - art. 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" (Risoluzione 32/E del 6 giugno 2020) e le prime istruzioni operative divulgate a mezzo della Circolare 14/E del 6 giugno 2020, l'Agenzia Entrate ha dato il via libera all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, previsto dall'articolo 28 del DL "Rilancio" per la generalità dei piccoli operatori economici colpiti dagli effetti negativi delle misure anti COVID.

Il credito d'imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

La circolare 14 esclude dall'agevolazione in canoni relativi ai contratti di leasing finanziario sul presupposto che detti contratti sono assimilabili a contratti di compravendita con annesso finanziamento. In realtà la legge non sembra voler effettuare questa esclusione, sia in base alla sua interpretazione letterale, sia in considerazione del fatto che la locazione operativa è contratto normalmente utilizzato per l'acquisizione della disponibilità di beni soggetti ad obsolescenza tecnologica o d'uso.

Il credito d'imposta è riconosciuto a chi svolge attività d'impresa, arte o professione, inclusi i forfetari e le imprese agricole, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (esercizio 2019 per i soggetti che hanno l'esercizio sociale corrispondente all'anno solare).
Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all'attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d'imposta (oltre al non aver conseguito nell'anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l'immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale. Il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, rilevando l'effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.



In questo caso non è necessario trasmettere alcuna istanza preventiva all'Agenzia Entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia Entrate e indicando il codice tributo "6920". In alternativa all'utilizzo in compensazione può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

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    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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