Venerdì 22 febbraio 2013

Dal 1 luglio 2013 comunicazione di infortunio solo telematica al fine di semplificare gli adempimenti

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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Dal 1 luglio 2013 comunicazione di infortunio solo telematica al fine di semplificare gli adempimenti

Con nota n. 725 del 22 gennaio 2013, l'Inail comunica che dal 1° luglio 2013 sarà obbligatoria la trasmissione in via telematica della nuova denuncia/comunicazione di infortunio, per la generalità dei datori di lavoro

Già il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) ha previsto, alla scadenza di 6 mesi dall'emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del SINP, la trasmissione per via telematica all'Inail della comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. Inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, riguardante le comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, è intervenuto in una logica di semplificazione degli adempimenti stabilendo all'art.1 del citato decreto che, con decorrenza 1 luglio 2013 la presentazione di dichiarazioni, istanze, dati, informazioni tra le imprese e le pubbliche amministrazioni dovrà avvenire esclusivamente in via telematica.

DATORI DI LAVORO OBBLIGATI
Pertanto, alla data del 1 luglio 2013 l'invio telematico della denuncia di infortunio sarà obbligatorio per tutti i seguenti soggetti:

  • datori di lavoro titolari di posizioni assicurative presso l'Inail già abilitati,
  • imprenditori agricoli,
  • cittadini privati che risultano datori di lavoro domestico (di collaboratori domestici e
    badanti),
  • cittadini privati che risultano datori di lavoro di lavoratori occasionali di tipo
    accessorio,
  • pubbliche amministrazioni assicurate con la forma speciale della gestione per conto
    dello Stato.

FINALITA'DEL OBBLIGO TELEMATICO

  1. Utilizzare progressivamente la modalità telematica come modalità esclusiva sia per scambio di informazioni e corrispondenza con i datori di lavoro sia con i lavoratori.
  2. Adeguarsi alla necessità di tracciabilità dei pagamenti effettuati operando una sistematizzazione delle possibilità a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle somme erogate dallo stesso come anticipazione ai propri lavoratori infortunati.
  3. Acquisire i dati con un linguaggio omogeneo a più soggetti: pertanto sono state utilizzate le classificazioni predisposte dall'Istat, dal Cnel e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  4. Inserire in fase di denuncia il concetto di "unità produttiva" quale sede di lavoro abituale del lavoratore poichè lo stesso concetto viene utilizzato anche per il costituendo registro Infortuni aziendale telematico.
  5. Agevolare un ottica di studio e prevenzione rischi sul luogo di lavoro: infatti, l'informatizzazione può rivelarsi utile per acquisire più facilmente informazioni e dati sugli infortuni stessi.
  6. Introdurre nuovi indicatori che permettano di estrapolare gli infortuni legati all'utilizzo di un mezzo di trasporto.

RIVISITAZIONE DEL MODULO CARTACEO DI INFORTUNIO UTILIZZABILI FINO AL 30 GIUGNO 2013
Tenendo presente tutte le nuove disposizioni con decorrenza 1 luglio 2013 si è anche provveduto a rivedere il modulo cartaceo di denuncia di infortunio utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e le relative istruzioni di compilazione, allo scopo di poter già notare un progressivo avvicinamento alle finalità che poi caratterizzeranno la comunicazione esclusivamente telematica a partire dal 1 luglio 2013.
Inoltre, in un'ottica di informazione sono state già realizzate videoconferenze divulgative nei riguardi delle unità territoriali amministrative competenti ed inoltre sono stati realizzati incontri informativi specifici.

(Fonti: Inail, Nota n.725 del 22 gennaio 2013, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, Determina C.S. n.216 del 5 luglio 2012, Decreto Legislativo n.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni)

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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