Giovedì 3 dicembre 2015

Dal CNDCEC la nuova guida all'OIC 23

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dal CNDCEC la nuova guida all'OIC 23
Prosegue, con la pubblicazione della guida sull'applicazione dell'OIC 23, Lavori in corso su ordinazione, il lavoro del Consiglio nazionale dei commercialisti (Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali) di illustrazione delle nuove disposizioni tecniche contenute nei Principi contabili nazionali, pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel periodo 2014/2015.

Tra le principali conseguenze della transazione alla nuova versione si segnala che, contrariamente a quanto previsto dalla precedente versione, secondo il nuovo documento, se sussistono le caratteristiche che consentono l'adozione del metodo della percentuale di completamento per le commesse pluriennali, non sarebbe più possibile utilizzare il criterio della commessa completata.
La guida del CNDCEC ritiene però che il cambiamento del metodo di valutazione per le commesse ancora in corso (anche in virtù di quanto disposto dall'OIC 29) vada fatto solo se effettivamente praticabile o, comunque, non eccessivamente oneroso.

Qualora si cambi il metodo di valutazione delle commesse ovvero del parametro o del metodo applicativo del criterio della percentuale di completamento per la stessa tipologia di commesse, essendo in presenza di un cambiamento di principio contabile, dovranno essere indicati nella nota integrativa, oltre alle ragioni del cambiamento, gli effetti sull'utile e sul patrimonio netto, al netto delle imposte. Dovranno, inoltre, essere fornite le informazioni necessarie per garantire la comparabilità del bilancio con quello dell'anno precedente.

Per le commesse a breve termine, il nuovo principio contabile chiarisce invece che è ancora possibile, in alternativa al metodo della percentuale di completamento, l'applicazione del criterio della commessa completata a condizione che non si producano effetti distorsivi.
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    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    CLICCA QUI per vedere una DEMO dell'applicazione.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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