La proposta di legge (C. 1159-A) intende modificare la disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari. Prevede, inoltre, sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare dei contributi degli studenti e importo del Fondo di finanziamento ordinario. Interviene, infine, in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria. Il 14 luglio 2016 la VII Commissione ha conferito mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento.
L'articolo 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione delle novità introdotte nell'art. 5 del DPR 306/1997 - che è il principale riferimento in materia di contributi universitari - con l'art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).
Il D.L. 95/2012 ha previsto che, ai fini del raggiungimento del limite dei contributi universitari - che non possono eccedere il 20% del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) - non concorrono i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei corsi di studio.
Inoltre, ha previsto che le università possono disporre incrementi ai contributi degli studenti fuori corso entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. Nell'adozione di questo decreto occorre tener conto dei principi di equità, progressività e redistribuzione, degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio, dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare, del numero di studenti iscritti all'università appartenenti al nucleo familiare, della specifica condizione degli studenti lavoratori.
Con riferimento ai criteri per l'emanazione del DM, ha specificato, inoltre, che in ogni caso gli incrementi non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso: il 25%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia inferiore a € 90.000; il 50%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra € 90.000 ed € 150.000; il 100%, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a € 150.000.
Ha, altresì, previsto che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati, in misura non inferiore al 50%, ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'art. 18 del D.lgs. 68/2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio (fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e tutorato, trasporti, assistenza sanitaria).
Infine, ha disposto che per i tre anni accademici decorrenti dall'a.a. 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi € 40.000, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (nazionale).
L'articolo 2 dispone che per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
Inoltre, prevede che ogni università, annualmente, certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del FFO ad essa erogato e dispone che, alle università per le quali si supera il limite del 20%, non è corrisposto l'importo del FFO spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti della quota di contributi risultata eccedente.
Infine, prevede l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro.
(Fonte: Camera dei deputati)
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