L'articolo 58 del D.L. 124/2019 prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso, che il versamento degli acconti IRPEF - IRAP per i soggetti cui si applicano gli ISA e per i soci partecipanti a società soggette ad ISA, avvengano in misura pari al 100% dell'imposta, suddivisi in due rate, di cui una con scadenza il prossimo 2 dicembre, pari al 50% dell'imposta dovuta relativamente all'anno precedente. Per l'anno in corso non dovrebbero esservi mutamenti nel versamento dell'acconto, in quanto quasi tutti i contribuenti hanno versato il 40% in precedenza e verseranno, quindi, il 60% alla scadenza del 2 dicembre 2019.
Di seguito una tabella riportante la misura degli acconti, con evidenziate in colore giallo le "nuove misure" degli acconti.
Imposta/contributo |
% complessiva da versare in acconto | % versata in acconto a luglio- agosto | % da versare entro il 30 novembre |
---|---|---|---|
IRPEF - IRAP (persone fisiche e società di persone - SNC - SAS ) |
100% |
40% |
60% |
IRPEF - IRAP (snc - sas - soci di società di persone soggette ad ISA) |
100% |
50% Nuova misura |
50% Nuova misura |
IMPOSTA SOSTITUTIVA (ex contribuenti minimi) |
100% |
40% |
60% |
IRES - IRAP (sogg. IRES - srl - enti non commerciali - trust) |
100% |
40% |
60% |
IRES - IRAP (sogg. IRES - soggetti ad ISA) |
50% Nuova misura |
50% Nuova misura |
|
Cedolare secca locazioni | 95% |
40% |
60% |
INPS artigiani e commercianti |
100% |
50% |
50% |
INPS iscritti alla gestione separata |
80% |
50% |
50% |
L'articolo 58 del D.L. 124/2019 fa riferimento ai seguenti commi del D.L. 30.4.2019 n. 34:
3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Software in Ms-Excel per la determinazione dell’aggiornamento annuale dei canoni di locazione, con applicazione automatica dell’indice FOI in base alla data di decorrenza dell’aggiornamento del canone.
Il software consente anche la determinazione annuale dell’imposta di registro dovuta, la creazione tramite Ms-Word delle lettere da inviare al conduttore e la creazione dell’F24 Elide per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente.
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