Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione |
Fattispecie |
Norma IVA |
Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni | Art. 8 e 8bis DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intraUE | Art. 41 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8 lett. c) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Non imponibili | Altre assimilate | Art. 72 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Reverse charge | Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minime | Imposta di bollo € 2,00 |
Come gia' anticipato, sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.
Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).
La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull'originale. E' consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.
Se il costo dell'imposta di bollo e' posto a carico del cliente, l'importo (2,00 euro) dovra' essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
L'omissione dell'imposta di bollo o l'applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta di bollo dovuta.
L'obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute e' a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonche' tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensi' solo in caso d'uso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
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