In relazione allo sgravio Iva delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) da trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, l'articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 (modificato dall'articolo 4-bis del Dl n. 193/2016 che ha introdotto l'emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping), prevede che: "Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine". Al comma 2 lo stesso Dl prevede che "Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro".
L'Agenzia chiarisce che non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati nei punti 1), 2) e 3), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell'Iva anche se il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, ipotesi in cui la soglia si ritiene superata solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. In tale ambito, inoltre, non è ammesso il beneficio per le prestazioni di servizi.
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