Giovedì 24 marzo 2011

I RIFLESSI DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

a cura di: Diritto.it
PDF
I RIFLESSI DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Inevitabile punto di partenza di queste brevi argomentazioni deve essere una rapida analisi delle norme che, nel tempo, hanno governato gli aspetti dell'efficacia del giudicato penale in materia tributaria.

1.1 La "Magna Charta" del diritto penale tributario: la legge 7 gennaio 1929 n. 4.

La delicata questione degli incroci tra procedimento penale e processo tributario veniva affrontata dal legislatore del '29 scegliendo di subordinare, attraverso il sistema della "pregiudiziale tributaria" ex art. 21, comma 4, il procedimento penale alla definitività del contenuto dell'avviso di accertamento e, quindi, al giudicato formatosi nell'ambito del processo tributario.

L'introduzione della pregiudiziale era giustificata dalla Relazione di accompagnamento alla legge 7 gennaio 1929 n. 4 con l'esigenza di assicurare l'unità, la certezza e la coerenza dell'accertamento giurisdizionale, pur qualificando il diritto penale tributario come diritto speciale. E l'istituto aveva senz'altro l'ulteriore merito di aver individuato un punto di equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico, contrassegnato dalla necessità di rinviare i termini di prescrizione del reato fiscale, di escludere giudicati contraddittori e di sottrarre alla cognizione del giudice penale fattispecie a contenuto estimativo, e la tutela dell'interesse privato, incentrato sull'esigenza di uniformare la decorrenza dei termini prescrizionali e di evitare che il contribuente subisse eventuali denunce penali vessatorie ancor prima della definitività dell'accertamento tributario.

Per contro, però, il sistema della pregiudiziale si rivelò di impedimento alla repressione del fenomeno crescente dell'evasione fiscale, perchè la pregiudizialità dell'accertamento tributario - causa i lunghissimi tempi del relativo contenzioso - finiva per rallentare l'azione penale e rendere inefficace la sanzione (che, nella migliore delle ipotesi, veniva comminata solo al termine di un lunghissimo procedimento amministrativo). L'efficacia vincolante riconosciuta all'accertamento amministrativo nei confronti del giudice penale risultava, poi, certamente incompatibile con i principi costituzionali del libero convincimento (ex artt. 101 Cost., secondo cui "i giudici sono soggetti soltanto alla legge") e dell'obbligatorietà dell'azione penale (ex art. 112 Cost., per cui "il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale").

1.2 Il codice Rocco del 1930.

Il codice di procedura penale del 1930 regolava i rapporti tra processo penale e processo tributario sulla base della prevalenza del primo rispetto al secondo.

La pendenza di un procedimento penale comportava, infatti, la sospensione necessaria del processo tributario avente ad oggetto i medesimi fatti materiali.

Inoltre, gli artt. 22, 23 e 24 comma 1 c.p.p. 1930 attribuivano al privato il potere di esperire l'azione civile in sede penale, attribuendone al giudice penale la cognizione.

Ai sensi degli artt. 25, 27 e 28 del vecchio codice di rito, per di più, si riconosceva alla sentenza penale un'assoluta efficacia nel giudizio tributario.

1.3 La legge 7 agosto 1982 n. 516 e il sistema del "doppio binario".

L'abbandono definitivo del sistema della pregiudiziale fu segnato dalla l. 7 agosto 1982 n. 516, con l'introduzione del principio secondo il quale il processo penale poteva avere inizio senza attendere il definitivo esito dell'accertamento dell'imposta evasa (c.d. principio del "doppio binario").

L'art. 12 della l. n. 516/1982 stabiliva che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale". Era così consacrato, per quel che concerne le relazioni tra giudizio tributario e processo penale, il principio dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni: il giudicato penale (la sentenza di condanna o di proscioglimento) avrebbe potuto avere autorità nel processo tributario per quanto riguarda "i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale", senza però che il processo tributario fosse sospeso.

Per visualizzare l'intero articolo di Villani Maurizio e Mola Ilaria clicca qui.

Fonte: Diritto & Diritti
AUTORE:

Diritto.it
Altri utenti hanno acquistato
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Altri utenti hanno acquistato

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS