Mercoledì 16 settembre 2015

Il Mini One Stop Shop (MOSS)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Mini One Stop Shop (MOSS)
Dal 1° gennaio 2015, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall'Unione europea) che effettuano i servizi elettronici (già soggetti al regime speciale V@ES) o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato "Mini one Stop Shop" o "Mini Sportello Unico ("MOSS").

Il MOSS è anche un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C.

In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento). Tramite il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Le dichiarazioni trimestrali e l'Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono poi trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell'UE (Regime UE) sia quelli stabiliti fuori dalla UE (Regime non UE). Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:
  • servizi di telecomunicazione;
  • servizi di teleradiodiffusione;
  • servizi forniti per via elettronica, in particolare:
    • fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
    • fornitura di software e relativo aggiornamento;
    • fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
    • fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
    • fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
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    L’attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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