Mercoledì 7 gennaio 2015

Il nuovo ravvedimento operoso

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il nuovo ravvedimento operoso

La legge di stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.

Per i tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene meno la preclusione prima prevista in caso di "inizio di controlli fiscali" e lo sbarramento temporale coincidente con l'anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

La preclusione derivante dall'inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc..
E' inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.

Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.
Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:

Termine temporale Sanzione Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione 1/10 del minimo (3%) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutti i tributi
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione 1/8 del minimo Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/7 del minimo Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/6 del minimo Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all'1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall'1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.

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