Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
Parimenti, nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l'opzione nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
L'opzione per il regime dell'IVA per cassa non vincola in alcun modo la controparte che potrà liquidare l'IVA con le proprie peculiarità.
I cessionari o committenti (che non rientrino nel regime dell'IVA per cassa) che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, possono quindi detrarre l'IVA sui predetti beni già al momento dell'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Le modalità di opzione del regime (e della eventuale revoca) saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Per il 2012, primo anno di applicazione della norma, l'opzione avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Alcune operazioni sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa:
Il regime dell'IVA per cassa può comunque essere adottato per le operazioni effettuate, secondo il regime d'imposta ordinario, da soggetti che, svolgendo più attività separate, applicano sia regimi speciali sia quello ordinario.
Si può uscire dal regime:
Nel primo caso il contribuente optante uscirà dal regime dell'IVA di cassa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del tetto soglia.
In ogni caso, nella liquidazione dell'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa, dovrà essere computata a debito l'IVA relativa a tutte le operazioni non ancora incassate.
Le fatture emesse in sede di applicazione dell'IVA di cassa dovranno recare l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa", con l'indicazione della relativa norma istitutiva: art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
L'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
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