Giovedì 18 ottobre 2012

IVA per cassa operativa dal 1° dicembre 2012

a cura di: Meli e Associati
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IVA per cassa operativa dal 1° dicembre 2012

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2012 da attuazione alle disposizioni che l'articolo 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (cosiddetto regime dell'IVA per cassa).

Il meccanismo dell'IVA per cassa ha la finalità di non far anticipare il versamento dell'IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di
imposta.

Il regime è opzionale e riservato ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Nel volume d'affari vanno considerate sia le operazioni soggette al regime di cassa sia quelle escluse, come, per esempio, quelle legate al meccanismo del reverse charge.

Per i soggetti che adottano il regime:

  • l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
  • il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
Parimenti, nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l'opzione nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

L'opzione per il regime dell'IVA per cassa non vincola in alcun modo la controparte che potrà liquidare l'IVA con le proprie peculiarità.
I cessionari o committenti (che non rientrino nel regime dell'IVA per cassa) che acquistano beni o servizi dal soggetto optante, possono quindi detrarre l'IVA sui predetti beni già al momento dell'effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Le modalità di opzione del regime (e della eventuale revoca) saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Per il 2012, primo anno di applicazione della norma, l'opzione avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Alcune operazioni sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa:

  • quelle effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta (ad esempio, i produttori agricoli);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;
  • le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge);
  • le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, che peraltro sono già soggette alla esigibilità differita (articolo 6, quinto comma, DPR 633/1972);
  • gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi Iva.

Il regime dell'IVA per cassa può comunque essere adottato per le operazioni effettuate, secondo il regime d'imposta ordinario, da soggetti che, svolgendo più attività separate, applicano sia regimi speciali sia quello ordinario.

Si può uscire dal regime:

  • per il conseguimento di un volume d'affari superiore a 2 milioni
  • in caso di revoca espressa

Nel primo caso il contribuente optante uscirà dal regime dell'IVA di cassa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del tetto soglia.
In ogni caso, nella liquidazione dell'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa, dovrà essere computata a debito l'IVA relativa a tutte le operazioni non ancora incassate.

Le fatture emesse in sede di applicazione dell'IVA di cassa dovranno recare l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa", con l'indicazione della relativa norma istitutiva: art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
L'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

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