L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso degli adempimenti introdotti dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto in materia di IVA, dal D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 (si tratta delle comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA).
Per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica invece la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
1. Comunicazione dei dati delle fatture
La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:
Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate, un'errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento. In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20)
Per ulteriori chiarimenti, il link alla Risoluzione.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Pacchetto cumulativo calcolo ravvedimento operoso: versione Excel
Pacchetto dei software in MS Excel Ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025) e Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025).
Entrambi i software sono aggiornati con il tasso legale, pari al 2%, in vigore dal 1° gennaio 2025.
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