Venerdì 21 settembre 2012

La diretta Map diventa circolare. I 13 dubbi chiariti dall'Agenzia

a cura di: FiscoOggi
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La diretta Map diventa circolare. I 13 dubbi chiariti dall'Agenzia

Nero su bianco, per non dimenticare le precisazioni del Fisco ai professionisti che hanno partecipato al consueto appuntamento con il modulo di aggiornamento annuale.

Per chi ha perso la trasmissione del 31 maggio o vuole tornare sugli argomenti in essa trattati, la circolare 35/E del 20 settembre riassume tutte le risposte fornite dai tecnici dell'Amministrazione in occasione della diretta televisiva del Modulo di aggiornamento professionale (Map), appuntamento annuale che vede a tu per tu operatori del settore e funzionari dell'Agenzia.

Le problematiche affrontate quest'anno hanno riguardato, in particolare, Ace e reddito d'impresa, Unico 2012, redditi di lavoro, prestazioni imponibili Iva con soggetti non residenti e operazioni con residenti in Paesi black list.

Ace, utili in riserva

Si parte con l'Ace (aiuto per la crescita economica), l'agevolazione introdotta dal Dl "salva Italia" a favore delle imprese che aumentano il proprio capitale mediante nuovi apporti o accantonamento di utili.
Una delle precisazioni riguarda la tempistica della deduzione. Il primo "sconto" è utilizzabile in Unico 2013, perché l'incremento ha rilevanza a partire dall'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, l'utile a riserva. Quindi, l'utile realizzato nel 2011 e accantonato a riserva con delibera aprile 2012, conta, ai fini dell'agevolazione Ace, per l'esercizio 2012, cioè finisce in Unico 2013 per i redditi 2012.
Rimanendo in argomento, i tecnici dell'Agenzia, hanno chiarito che la perdita d'esercizio, a differenza di quanto avviene per l'utile, partecipa alla determinazione del patrimonio netto contabile.

Positivi e negativi pari sono
Riguardo alla rettifica dell'imputazione temporale dei componenti positivi di reddito, la circolare odierna estende a quest'ultimi le stesse regole dettate dalla circolare 31/2010 in proposito all'errata competenza fiscale dei componenti negativi per evitare il fenomeno della doppia imposizione, dando la possibilità al contribuente di recuperare le somme.

Professionisti e deduzioni, due risposte secche
Tutto al 50%. Questa è la percentuale deducibile dal reddito delle spese sostenute dal professionista iscritto a un albo, che partecipa alla formazione continua obbligatoria, anche se questa tipologia di corso non è contemplata nello specifico articolo del Tuir (articolo 54, comma 5, Dpr 917/1987).
Questa è anche la percentuale di sconto concessa, sempre al professionista, che utilizza come studio una porzione dell'immobile in cui risiede superiore al 50%. La ratio della norma è, infatti, evitare calcoli complicati e l'insorgere di contestazioni.

Iva, un'imposta in movimento

L'imposta sul valore aggiunto, al passo con la normativa europea, genera molteplici dubbi. Tra gli altri, dopo le ultime modifiche, il momento dell'esigibilità dell'imposta per una prestazione di servizi eseguita da un non residente. Ebbene, è l'emissione della fattura il momento da prendere in considerazione come indice dell'effettuazione dell'operazione. Perciò, il committente deve applicare l'imposta quanto riceve la fattura dal prestatore comunitario non residente.
In un'altra ipotesi analizzata, il committente nazionale che non riceve la fattura dal fornitore stabilito nella Ue deve emettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, un'autofattura nella quale va indicato il numero di partita Iva del prestatore comunitario.

Indeducibilità ad ampio raggio per i costi da black list
Semaforo rosso alla deducibilità delle perdite su crediti scaturite dalle operazioni attive realizzate con operatori localizzati nei paradisi fiscali. La regola, infatti, specifica la circolare 35/E, non è circoscritta alle sole operazioni passive, a meno che non sussistano le condizioni esimenti. L'impresa residente, interessata alla deduzione, deve cioè dimostrare che il debitore estero svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che l'operazione da cui derivava il credito, successivamente trasformatasi in perdita, risponde a un reale interesse economico e che la stessa abbia avuto concreta esecuzione.
Un'ulteriore precisazione, rispetto alle condizioni esimenti e alla loro esposizione in dichiarazione: anche in caso di parere positivo a un interpello disapplicativo delle norme antielusive, permane l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con fornitori black list.

r.fo.

Fonte: www.nuovofiscooggi.it
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