Martedì 2 febbraio 2016

La donazione non documentata legittima l'accertamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF
La donazione non documentata legittima l'accertamento

Si susseguono le sentenze che condannano la mancata documentazione di donazioni e prestiti tra parenti.

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato la notizia Redditometro: sempre da documentare l'aiuto dei genitori.
Oggi torniamo ad occuparci del tema segnalando l'ordinanza n. 916 della Corte di cassazione del 20 gennaio 2016 che tratta la vicenda di una lavoratrice dipendente raggiunta da un avviso di accertamento con cui, l'ufficio, ai fini Irpef, aveva rideterminato, presuntivamente, il reddito complessivo sulla base di alcuni indici di capacità contributiva, segnatamente il possesso di taluni beni immobili.

La Cassazione ha accolto le doglianze dell'ufficio ricordando che l'articolo 38 del Dpr 600/1973 ha disciplinato il metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la legge 413/1991 e il Dl 78/2010), "da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti, indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessaria per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (comma 5), contempla le "spese per incrementi patrimoniali", cioè quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente".

Tuttavia, osserva la Corte, il contribuente, per sconfessare le ragioni del Fisco, può sempre dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche se l'articolo 38, comma 6, nel testo vigente ratione temporis, prevede espressamente che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

In sostanza, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Cassazione, sentenze 25104/2014 e 23826/2015).

Laddove l'incremento patrimoniale sia la conseguenza di un atto di liberalità, osservano i giudici, la prova "deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto" (cfr Cassazione, sentenze 24597/ 2010 e 6397/2014).
La sentenza è stata anche oggetto di un articolo pubblicato dalla rivista telematica dell'Agenzia Entrate FiscoOggi.

Vi ricordiamo che, anche per risolvere questi "gravi" problemi, è disponibile sul nostro sito internet il documento Il prestito tra familiari: scrittura privata 'anti' redditometro con tutta la procedura ed i fac-simile per documentare al meglio, in questi casi, l'origine delle somme confluite nella disponibilità del soggetto (familiare) che poi ha sostenuto la spesa.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud

    RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud

    Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022. 
    CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.

    In sede di conversione del D.L. n. 113/2024  (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Lettera informativa per il Cliente: IL NUOVO 'RAVVEDIMENTO TOMBALE'

    Lettera informativa per il Cliente: IL NUOVO 'RAVVEDIMENTO TOMBALE'

    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, G.U. serie generale n. 236 dell’8 ottobre, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. La legge entra in vigore il 9 ottobre 2024.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS