Stabilite le aliquote contributive 2010 per gli iscritti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali. La circolare Inps n. 14 del 2 febbraio conferma le percentuali del 2009: 20% per gli artigiani e 20,9% per i commercianti, che scendono rispettivamente a 17% e 17,9% nel caso di giovani collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Continua poi ad applicarsi la riduzione del 50% per i lavoratori con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Contribuzione sul minimale di reddito
Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini contributivi per il 2010 è stato fissato a 14.334 euro. Su questa base annua, dunque, gli artigiani dovranno versare 2.874,24 euro, i commercianti 2.887,14 euro (per i collaboratori fino a 21 anni di età, gli importi diventano rispettivamente 2.444,22 e 2.457,12 euro).
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Per la quota eccedente il reddito minimo e fino al limite di retribuzione annua pensionabile (pari, per il 2010, a 42.364 euro), i contributi vanno calcolati - applicando le già ricordate aliquote del 20% e del 20,9% - sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009.
Per il reddito eccedente i 42.364 euro e fino a 70.607 euro (cifra che rappresenta il massimale entro il quale sono dovuti i contributi Ivs - invalidità, vecchiaia, superstiti), è confermato l'aumento delle aliquote di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/1992), che diventano quindi 21% per gli artigiani e 21,9% per i commercianti.
Il limite di 70.607 euro riguarda esclusivamente i lavoratori che possono far valere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2010 sale a 92.147 euro, non rapportabile ai mesi di attività.
Contribuzione massima
In considerazione delle regole appena viste, questi i contributi massimi dovuti per il 2010:
Termini di versamento
Il pagamento dei contributi 2010 dovuti sul minimale di reddito va effettuato, tramite F24, in quattro rate alle seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011.
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo 2009, primo e secondo acconto 2010).
Patrizia De Juliis
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