Lunedì 9 novembre 2009

LA LIMITAZIONE ALLA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO DI IMPRESA MATURATI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI APPALTO

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LA LIMITAZIONE ALLA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO DI IMPRESA MATURATI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI APPALTO

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La fattispecie esaminata dall'Agenzia delle entrate - 3. L'interpretazione proposta dal contribuente - 4. Il parere dell'Agenzia delle entrate.

1. Premessa

L'Amministrazione finanziaria è di recente intervenuta in merito alla portata applicativa dell'art. 96 del TUIR, concernente il computo della deduzione limitata degli oneri finanziari, ritenendo che da detta limitazione non possano essere esclusi gli oneri finanziari analiticamente addebitati al cliente appaltante, nell'ambito della determinazione del corrispettivo per la realizzazione di un'opera commissionata.
In effetti, il contribuente riteneva di poter estendere alla fattispecie degli interessi passivi addebitati al cliente - e che quindi costituivano ricavi per il contribuente stesso - il giudizio che l'Agenzia delle entrate aveva espresso con riferimento al caso degli interessi "caricati" sul valore delle rimanenze, atteso che - a parere del contribuente medesimo - le rimanenze altro non sono che le commesse in fase di esecuzione alla data di chiusura dell'esercizio, commesse che concorrono quindi direttamente alla formazione dei ricavi allorché ricorrono i requisiti giuridici e contrattuali per la loro iscrizione, per competenza.
La risposta dell'Agenzia delle entrate è stata invece di tipo negativo, nel senso che le conclusioni espresse in relazione agli oneri finanziari imputati nelle rimanenze non possono essere estese agli oneri finanziari imputati tra i ricavi in quanto questi ultimi, a differenza dei primi, «non entrano a far parte di alcun processo di capitalizzazione».

2. La fattispecie esaminata dall'Agenzia delle entrate

Il contribuente interpellante opera nella progettazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informatici e di telecomunicazioni, anche in qualità di operatore di telecomunicazioni, ed è affidataria di un ente territoriale per la realizzazione, lo sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e della rete di telecomunicazioni.
In particolare, l'ente locale aveva affidato al contribuente la realizzazione dell'infrastruttura wireless e a banda larga del territorio e per la messa in produzione di tale progetto il contribuente aveva sottoscritto un contratto di mutuo e l'ente territoriale appaltante si era impegnato a restituire, nella veste di corrispettivo dell'appalto, gli importi necessari per far fronte alle scadenze derivanti dal prestito ricevuto.
Dal punto di vista amministrativo, l'addebito al Committente degli interessi passivi derivanti dall'operazione di finanziamento aveva formato oggetto di assoggettamento ad IVA in quanto era stato ritenuto che tale ribaltamento di oneri avesse causa negoziale nel rapporto di appalto di servizi instauratosi con il cliente ente locale e che pertanto fosse estranea la finalità finanziaria che avrebbe potuto dare luogo al regime di esenzione.
In pratica, sul piano degli effetti economici, è stato ravvisato che il corrispettivo derivante dalla prestazione di appalto, oltre che coprire i costi di produzione e le spese generali resisi necessari per l'espletamento dell'incarico, avesse dovuto orientativamente remunerare l'attività di impresa, sicché fosse logico ritenere che i ricavi e i proventi derivanti dal contratto di appalto dovessero eccedere i costi relativi alla lavorazione da eseguire, in modo da recuperare margini di economicità anche rispetto agli oneri finanziari oggetto di ribaltamento sul cliente.

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