La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data "dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato".
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l'azienda è posseduta da almeno un triennio, c'è la possibilità di tassare la plus in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In caso di mancata esibizione del libro cespiti, il valore degli stessi è considerato plusvalenza (Cass. n. 6830/2019).
- Art. 86, c.2 e 4, TUIR
- Art. 101, c.1, TUIR
La cessione dell'immobile separata dall'azienda è elusiva (risposta n. 469 dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2019). L'operazione non è abusiva solo qualora il cessionario sia un fondo immobiliare.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2016 n. 91 e risposta ad interpello n. 92 del 2 aprile 2019 hanno trattato il caso della risoluzione della cessione d'azienda che, come vedremo, non rettifica la plusvalenza.
CTR Lombardia (n. 1561 del 4 aprile 2019) ha rilevato che, nell'avviso di accertamento, l'Ufficio ha applicato per la valutazione dell'avviamento il metodo sintetico-comparativo, non indicando però i presunti casi analoghi menzionati nell'avviso di accertamento stesso, risultando, altresì, omessa qualsivoglia allegazione dei predetti casi analoghi. Quindi avviamento accertabile, ma con adeguate motivazioni.
TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA - CESSIONE D'AZIENDA
Cedente | Durata del processo |
Unica azienda? |
Regime di tssazione |
---|---|---|---|
Imprenditore individuale |
Oltre 5 anni
|
Sì |
Tassazione ordinaria |
Tassazione separata |
|||
No |
Tassazione ordinaria |
||
Tassazione separata |
|||
Tassazione differita |
|||
Tra 3 e 5 anni
|
Sì |
Tassazione ordinaria |
|
No |
Tassazione ordinaria |
||
Tassazione differita |
|||
Meno di 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
|
Società commerciale |
Oltre 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
Tassazione differita |
|||
Meno di 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
Durata del processo |
Imprenditore individuale |
Società commerciale |
---|---|---|
Oltre 5 anni |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza (da esclusione della cessione dell'unica azienda); - Tassazione separata. |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza. |
Tra 3 e 5 anni |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza. |
|
Meno di 3 anni |
- Regime ordinario; |
- Regime ordinario; |
Per approfondimenti e dettagli vedasi il nostro lavoro Aziende e partecipazioni: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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