La cessione di azienda, entità diversa dalla sommatoria dei singoli beni che la compongono, è considerata una normale cessione e, pertanto, è potenzialmente in grado di generare una plusvalenza imponibile (secondo gli indirizzi della Cassazione, anche nel caso di vendita ad un familiare: sentenze 12899/2007 e 3589/2009).
La base imponibile è data "dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato".
Specularmente sono deducibili le minusvalenze.
Se l'azienda è posseduta da almeno un triennio, c'è la possibilità di tassare la plus in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
In caso di mancata esibizione del libro cespiti, il valore degli stessi è considerato plusvalenza (Cass. n. 6830/2019).
- Art. 86, c.2 e 4, TUIR
- Art. 101, c.1, TUIR
La cessione dell'immobile separata dall'azienda è elusiva (risposta n. 469 dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2019). L'operazione non è abusiva solo qualora il cessionario sia un fondo immobiliare.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2016 n. 91 e risposta ad interpello n. 92 del 2 aprile 2019 hanno trattato il caso della risoluzione della cessione d'azienda che, come vedremo, non rettifica la plusvalenza.
CTR Lombardia (n. 1561 del 4 aprile 2019) ha rilevato che, nell'avviso di accertamento, l'Ufficio ha applicato per la valutazione dell'avviamento il metodo sintetico-comparativo, non indicando però i presunti casi analoghi menzionati nell'avviso di accertamento stesso, risultando, altresì, omessa qualsivoglia allegazione dei predetti casi analoghi. Quindi avviamento accertabile, ma con adeguate motivazioni.
TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA - CESSIONE D'AZIENDA
Cedente | Durata del processo |
Unica azienda? |
Regime di tssazione |
---|---|---|---|
Imprenditore individuale |
Oltre 5 anni
|
Sì |
Tassazione ordinaria |
Tassazione separata |
|||
No |
Tassazione ordinaria |
||
Tassazione separata |
|||
Tassazione differita |
|||
Tra 3 e 5 anni
|
Sì |
Tassazione ordinaria |
|
No |
Tassazione ordinaria |
||
Tassazione differita |
|||
Meno di 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
|
Società commerciale |
Oltre 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
Tassazione differita |
|||
Meno di 3 anni |
Irrilevante |
Tassazione ordinaria |
Durata del processo |
Imprenditore individuale |
Società commerciale |
---|---|---|
Oltre 5 anni |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza (da esclusione della cessione dell'unica azienda); - Tassazione separata. |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza. |
Tra 3 e 5 anni |
- Regime ordinario; - Regime ordinario con rateizzazione della plusvalenza. |
|
Meno di 3 anni |
- Regime ordinario; |
- Regime ordinario; |
Per approfondimenti e dettagli vedasi il nostro lavoro Aziende e partecipazioni: cessione, donazione e successione, patti di famiglia. Tabelle pratiche fiscali.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
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