Lunedì 26 ottobre 2015

Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore e dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore e dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari
A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d'imposta hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011).
La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

In particolare vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
  • i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

  • autovetture
  • altri veicoli
  • unità da diporto
  • aeromobili
  • immobili
  • altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti "solari").

Abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per:

  • informare tutti della novità ed invitarli ad una riflessione personale;
  • allertare i soggetti probabilmente interessati che dovranno però essere incontrati direttamente.
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