ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2023: versione Excel
La Legge di Bilancio 2023 (L 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, come modificato dal DL 51/2023) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione.
La norma prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 30/06/2022: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Ricorso avverso cartella di pagamento: vizi notifica digitale e produzione ruoli
Nelle intenzioni del Legislatore la notifica dei ruoli attraverso la posta elettronica certificata avrebbe dovuto velocizzare non soli i tempi di consegna rispetto alle raccomandate, ma anche eludere la proposizione, da parte del contribuente, di vizi riguardanti la validità del procedimento di notifica. Tuttavia, l’obiettivo non sembra essere stato raggiunto, tant’è che risulta pendente presso le Corti di Giustizia Tributaria una significativa mole di contenzioso vertente sulla validità delle notifiche via PEC e sui metodi per impugnarle.
Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).
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