Martedì 4 febbraio 2014

Modalità di pagamento e altre novità per i contratti di locazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF
Modalità di pagamento e altre novità per i contratti di locazione
L'articolo 1 comma 50 della legge di stabilità 2014 prevede che "i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i proprietari sono quindi obbligati ad incassare i canoni di locazione con assegno o bonifico dall'inquilino, anche se non è esclusa la possibilità di utilizzare altri mezzi tracciabili come il bancomat.
Un importante cambiamento rispetto alla disciplina previgente è l'estensione dell'obbligo di tracciabilità alle operazioni di importo inferiore a 1.000 euro ed alle locazioni transitorie, come quelle con studenti e turistiche. Tuttavia, questo limite permane per i contratti di locazione ad uso commerciale e per quelli aventi ad oggetto alloggi di edilizia residenziale pubblica. Di conseguenza, in questi ultimi due casi i canoni di importo inferiore a 1.000 euro possono essere ancora pagati in contanti.

E' importante specificare che questa disposizione è stata inserita nell'art. 12 del d.l. 201/2011 che, a sua volta, modificava la normativa antiriciclaggio; ciò significa che sono previste sanzioni dirette in caso di mancato adeguamento dei comportamenti alla nuova normativa. Le sanzioni per le violazioni variano dall'1% al 40% dell'importo trasferito, alle quali si aggiunge la perdita di alcune agevolazioni fiscali, tra le quali:

  • una detrazione d'imposta a favore dei genitori o dei figli non a carico pari al 19 % della spesa sostenuta per i canoni di locazione, di ospitalità e per le assegnazioni di alloggi e posti letto da enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari Onlus e cooperative, con una spesa massima di 2.633 euro all'anno. Per beneficiare della detrazione, l'università deve essere situata ad almeno 100 km dal Comune di residenza e in ogni caso in un'altra provincia rispetto a quella del Comune di appartenenza (l'agevolazione vale anche per chi studia in un Paese europeo);
  • una detrazione d'imposta (fino ad un massimo di 300 €) a favore di soggetti titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale se il loro reddito complessivo non supera i 30.987,41 €. La detrazione prevista è maggiore qualora nel caso in cui si ricorra ai c.d. "contratti convenzionali";
  • una detrazione, per i primi tre anni, e fino a un massimo di 991,60 euro, a favore di lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 30.987,41 € che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Il nuovo Comune di residenza deve essere distante almeno 100 km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
  • una detrazione, complessivamente pari a 991,60 euro, a favore dei giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni il cui reddito complessivo non supera i 15.493,71 € e che stipulano un contratto di locazione l'immobile da destinare a propria abitazione principale.

La legge di stabilità 2014, inoltre, attribuisce ai Comuni il monitoraggio per il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni e concede agli stessi anche la facoltà di consultare i registri dell'anagrafe condominiale, istituiti con la riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Il registro viene tenuto dall'amministratore per ciascun condominio (se non lo fa può essere revocato per giusta causa) e deve riportare i nomi degli inquilini e ogni relativa variazione entro 60 giorni.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS