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Mercoledì 2 dicembre 2015

Patent box: dall'Agenzia Entrate le Prime istruzioni e chiarimenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Patent box: dall'Agenzia Entrate le Prime istruzioni e chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri (1 dicembre 2015) il provvedimento Prot. n. 2015/154278 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling, e la circolare n. 36/E che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell'ambito dell'agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

Il Patent box è un'agevolazione fiscale che prevede l'esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante:
  • dall'utilizzo di opere dell'ingegno,
  • da brevetti industriali,
  • da marchi d'impresa,
  • da disegni e modelli,
  • nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L'opzione (da comunicare con apposito modello) è irrevocabile per 5 anni e rinnovabile e prevede, per la quota di reddito rilevante:

  • per il 2015 - una tassazione ridotta del 30%
  • per il 2016 - una tassazione ridotta del 40%
  • dal 2017 - una tassazione ridotta al 50%

Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative:

  • al contribuente,
  • alla tipologia di bene
  • ed alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta.

Una copia dell'istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico.

La documentazione relativa all'istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'ufficio, che rilascerà un'attestazione di avvenuta ricezione.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell'ufficio competente dell'Agenzia e di un responsabile dell'impresa.
La circolare 36/E precisa che se lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita (evento possibile soprattutto nei primi anni), l'impresa che aderisce al Patent box rinvierà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Nel caso in cui le modalità di determinazione dell'agevolazione portino ad un risultato negativo derivante dell'eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d'impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.

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