Mercoledì 14 luglio 2010

PROCESSO TRIBUTARIO: DISCONTINUITÀ GIURISPRUDENZIALI NELL'UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI DI TERZI

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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PROCESSO TRIBUTARIO: DISCONTINUITÀ GIURISPRUDENZIALI NELL'UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI DI TERZI

Prova testimoniale: coordinamento probatorio fra processi diversi e degrado indiziario delle dichiarazioni cartolarizzate.

Sull'utilizzo endoprocessuale delle dichiarazioni di terzi e sulla loro riconosciuta valenza, ai fini del convincimento del giudice, sia pure con inarrestabile disvalore probatorio (non costituiscono prove) ovvero indiziario delle medesime (invero obliterano fatti non secondari, per cui la loro inferenza su tale convincimento non può essere che quella di una prova), la giurisprudenza di legittimità ha manifestato, a più riprese, atteggiamenti multilaterali discontinui. Equilibrati di "apertura" con la sentenza interlocutoria n. 6548/2009 ; "libera" le allegazioni delle dichiarazione di terzi anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per superare l'endemica situazione di inferiorità conoscitiva, difensiva del contribuente, ved. le plurime presunzioni legali relative. Saranno offerte al giudice di merito, il quale esplicherà rispetto ad esse piena e autonoma valutazione, senza che i relativi contenuti assumano carattere di vincolatività per lo stesso; mera riduzione probatoria delle medesime comunque ammesse nella sentenza della Corte Costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18, ove si afferma tale ingresso (invero, si attende un nuovo pronunciamento al fine di ottenere una sentenza "additiva" dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Invece, più rigorosi e preclusivi con la sentenza della Corte di Cassazione 17 giugno 2008, n. 16348, che ne esclude il loro utilizzo trovando ostacolo invalicabile nella previsione de qua (lo strumento incorpora una dichiarazione di scienza).

Difatti, l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, di esclusione della prova testimoniale, vieta il giuramento e la testimonianza (compatibilita dell'esclusione de qua con un processo non ispirato all'oralità, grandemente documentale, con un'istruttoria basata sulla prova scritta coerente con quella superata, ved. legge 7 agosto 1990, n. 241); tale divieto viene derogato, neutralizzato dalla veicolazione surrettizia delle prefate dichiarazioni stragiudiziali "cartolarizzate", rilasciate dalla parte pubblica o dalla stessa parte interessata (insanabile contraddizione), le quali non trovano a oggi una regolamentazione positiva nell'attuale sistema normativo. Il limite probatorio posto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 non impedisce al giudice di merito la valutazione di tali dichiarazioni extraprocessuali, le quali potranno, senza condizionare, orientare in modo indipendente lo stesso e la sua autonoma decisione. Si vuole dire che quest'ultima non potrà basarsi in via esclusiva sulla prova vietata, dovendosi coordinare con ultronee prove tipiche del processo tributario; l'interferenza probatoria delle prime deve essere egalitaria rispetto alle altre prove ammesse nel processo tributario.

Tali dichiarazioni avranno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari - lo stesso dicasi per quelle estratte dal processo penale - con una loro evoluzione qualitativa, conversione legale, dando luogo a presunzioni ogni qualvolta siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'ammissibilità delle dichiarazioni extraprocessuali - profilo superato da un'interpretazione del Giudice delle leggi ampliati- va della norma primaria, per neutralizzare una deriva, declinazione del contraddittorio e del diritto alla prova - per riassorbire un vuoto di tutela endoprocessuale causato da quel divieto, è conforme all'art. 111 Cost., e non viola il principio di "parità delle armi", in quanto la persistenza incontrollata, incondizionata di tale divieto (limitazioni probatorie) non temperata, derogata dall'ingresso di quelle dichiarazioni cartolarizzate, sarebbe ex se lesivo del principio di uguaglianza e del generale canone di ragionevolezza.

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