Martedì 17 luglio 2018

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dignità: principali novità per i datori di lavoro

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dignità: principali novità per i datori di lavoro
Il Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/ 2018) è in vigore dal 14 luglio 2018: sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro ed un aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo che saranno analizzati di seguito. Si sottolinea che si rimanda a successive circolari esplicative da parte del Ministero del Lavoro e dall'INPS.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ART. 1

Le principali modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato si applicano:

  • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in
    vigore del decreto in esame;
  • ai rinnovi e proroghe dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Di seguito si analizzano i principali cambiamenti in merito:

TERMINE E DURATA MASSIMA

  • non superiore a 12 mesi (anziché 36 mesi): se si intende non indicare la motivazione (contratto di lavoro a tempo determinato"acausale");
  • non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali riguardanti esigenze quali:
    • temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
    • esigenze sostitutive quali ad esempio malattia, infortunio, maternità-paternità di altri
      lavoratori);
    • esigenze per incrementi temporanei, significativi e non programmabili
      dell'attività ordinaria.
  • Ad eccezione delle diverse disposizioni dei contratti collettivi e ad eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché i 36 mesi attuali).
  • In caso di superamento del limite di 24 mesi il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
  • Solo per i contratti di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine non ha effetto se non risulta da atto scritto, una copia dello stesso deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
  • In caso di rinnovo va precisata in forma scritta l'indicazione delle sopraindicate esigenze in base alle quali è stipulato.
  • In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è dovuta solo se il termine complessivo supera i 12 mesi.
  • Pertanto: il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle sopraindicate e specifiche esigenze.
  • Il numero massimo di proroghe nell'arco dei 24 mesi massimi (non 36 mesi come attualmente) di contratto di lavoro a tempo determinato sono 4 (non 5 come attualmente).
  • In caso di superamento del numero massimo di proroghe/rinnovi nell'arco dei 24 mesi massimi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - ART. 2

Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, in caso di stipula di contratti a tempo determinato ad eccezione delle diverse disposizioni contenute nella contrattazione collettiva:

  • il contratto di somministrazione può durare al massimo 24 mesi (se la durata supera i 12 mesi, va indicata una delle causali giustificative indicate dal Decreto Dignità),
  • il numero massimo di proroghe è pari a 4 (non 5 come attualmente).

INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

Il Decreto Dignità aumenta gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine, infatti il contributo addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4%) è aumentato, per ogni rinnovo dal 14 luglio 2018, dello 0,5%.

Di conseguenza:

  • il contributo relativo al primo contratto a termine stipulato dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità (comprese le proroghe) è pari all'1,4%,
  • primo rinnovo del medesimo contratto, è pari all'1,9%,
  • secondo rinnovo dello stesso contratto, è pari al 2,4%,
  • e con questo metodo anche per terzo e quarto rinnovo.

Si sottolinea che tale aumento dello 0,5% si applicherà per qualsiasi rinnovo intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 cioè 14 luglio 2018 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto a termine (anche precedente al 14 luglio 2018).

(Fonti: Decreto Legge n. 87/ 2018)

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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