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Mercoledì 21 novembre 2018

Rette RSA e Consiglio di Stato: illegittime le deroghe comunali all'Isee nazionale

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Rette RSA e Consiglio di Stato: illegittime le deroghe comunali all'Isee nazionale

Con sentenza pubblicata il 13 novembre scorso (n. 6371/2018) il Consiglio di Stato* si è pronunciato sull'Isee nazionale e sui criteri comunali con cui in molte città d'Italia tutt'oggi si deroga alle norme vincolanti del Decreto Isee di cui al DPCM 159/2013 (tra i comuni in questione c'è Firenze).
E' accaduto ed accade che nei regolamenti preposti all'inserimento in struttura di anziani non autosufficienti e portatori di handicap grave, si appongano regole "aggiuntive" rispetto a quelle dell' ISEE, per selezionare la platea dei beneficiari delle prestazioni sociosanitarie.

Come noto, il Decreto Isee (DPCM 159/2013) ha posto fine ad una diatriba durata anni in cui i Tribunali di tutta Italia si sono interrogati sulla precettività o meno delle norme nazionali rispetto alle scelte di Regioni e Comuni, ed ha dichiarato l'ISEE un Livello Essenziale di Assistenza, e come tale inderogabile, almeno in peius, dagli Enti Locali e, in via di principio, anche dalle Regioni.
Come altresì noto, a seguito delle pronunce della Giustizia Amministrativa e della successiva novella di adeguamento ad esse, non è possibile computare nel calcolo della situazione economica gli emolumenti legati alla disabilità che non costituiscono "reddito" (quali indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità e quant'altro). Ciò non di meno numerosi Comuni (tra cui anche Firenze), individuano una quota (una percentuale a volte, altre volte una somma giornaliera in più), da aggiungere dell'Isee residenziale o non residenziale. Quota che spesso, guardacaso, fa superare al beneficiario la soglia individuata dal proprio Comune competente, e gli pone ad esclusivo carico la quota sociale della retta di ricovero.

Di tal ché, se anche la norma nazionale VIETA di considerare dette percezioni alla stregua dei "redditi", di fatto (e nei regolamenti) esse vengono reintrodotte, con varie formule matematiche, "accanto" all'ISEE.
Caso accaduto anche nel giudizio in esame in un comune del nord Italia. La sentenza del Consiglio di Stato dichiara illegittima la previsione del regolamento in questione, ove si legge:
" Vale, inoltre, soggiungere, sotto diverso profilo, che, operando in tal modo [ossia aggiungendo una quota in più per i percettori di emolumenti assistenziali legati alla disabilità], viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto esser considerati normativamente "protetti" e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell'ISEE che, in via consequenziale, nella definizione delle capacità contributiva degli utenti..."



Ed ancora:
"Vale, innanzitutto, evidenziare, in apice, come non sia possibile accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimenti al punto da consentire - come qui avvenuto - la introduzione di ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all'indicatore ISEE in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione."
Il che significa, ad esempio, nel caso di Firenze più volte segnalato, e negli altri numerosi casi toscani reclamati da Aduc anche al Difensore Civico, che, sono illegittime le previsioni dei regolamenti degli Enti (Comuni e Società della Salute) che, in aggiunta alle soglie ISEE calcolano la situazione economica del richiedente l'inserimento in RSA, aggiungendo somme dovute alla percezione delle indennità di accompagnamento da parte dei richiedenti. Chi si dovesse trovare in una ipotesi del genere, potrà chiedere il ricalcolo o impugnare l'atto di determina ed il presupposto regolamento.

* Si ringrazia l'Avv. Francesco trebeschi per la segnalazione.

di Claudia Moretti

Fonte: https://www.aduc.it
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