All'indomani dall'ultima modifica della normativa Isee, intervenuta per arginare gli effetti indesiderati delle sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato arrivano le prime pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali sullo strumento riformato.
Il Tar Lombardia si è pronunciato lo scorso 8 settembre 2016 **, su un caso nel quale il Comune di Merlino non aveva risposto alle richieste di un cittadino disabile inserito in un percorso socio-sanitario in ambiente diurno, che aveva richiesto la compartecipazione ai costi di parte sociale. L'Ente locale ha fatto orecchie da mercante ed il disabile si è rivolto alla giustizia amministrativa.
Il caso è comune a centinaia di altri, ma la sentenza merita di esser segnalata perché contiene alcune statuizioni che, oltre a ribadire la superiorità della legge nazionale su quella locale, e perché delinea l'ambito temporale delle nuove disposizioni di legge, definendo le modifiche incorse, retroattive.
In particolare ivi si legge:
"In merito alla determinazione della compartecipazione alla spesa, poi, occorre rammentare che a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato e della pubblicazione della legge 89/2016, di conversione in legge del decreto legge 42/2016, il quadro normativo si è evoluto, con effetto retroattivo, nel senso che nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente."
Siamo sicuri, però che entrambe le disposizioni sub a) e sub b) possano ritenersi ad effetto retroattivo?
In merito alla statuizione sub a) certamente sì. Le sentenze del Tar Lazio prima (Febbraio 2015), e la sentenza del Consiglio di Stato che le conferma poi (Gennaio 2016) , possono ritenersi senz'altro retroattivamente applicabili perché modificano, fin dalla entratta in vigore, un provvedimento amministrativo, nella parte che ritengono illegittima. Quindi, dall'entrata in vigore del DPCM 159, dovranno esser esclusi dal calcolo gli emolumenti assistenziali legati alla disabilità.
Non così per la statuizione sub b), che viene invece introdotta per calmierare gli effetti dirompenti delle sentenze su richiamete, a far data dall'approvazione del D.L. 42 del 29 marzo 2016, come convertito con legge 89/2016, il 26 maggio 2016. Dunque, a nostro parere, la sostituzione delle franchige previste nel DPCM 159, con il vecchio sistema delle demoltiflicazioni, può dirsi applicabile solo a far data dal marzo 2016. Pertanto, l'Isee 2015 non potrà che esser calcolato nelle modalità individuate nella formulazione uscita dalle sentenze del tar e del Consiglio di Stato.
E forse per qualcuno, questo può fare la differenza.
** si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Francesco Trebeschi
di Claudia Moretti
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