Alla base dell'annullamento è stato il ricorso da parte della Commissione Europea contro il Consiglio e il Parlamento, poiché, a suo dire, la Direttiva era stata emanata sulla base di un erroneo fondamento giuridico: mentre infatti la Commissione aveva addotto come base giuridica l'art. 71 paragrafo 1 lettera c) del Trattato CE, concernente la materia dei trasporti, gli altri due organi comunitari (Parlamento e Consiglio) adottavano il provvedimento fondandolo sull'art. 87, paragrafo 2 del Testo sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), rubricato "Cooperazione di polizia". Vediamo più precisamente le ragioni dell'impugnazione.
Dal ricorso della Commissione è scaturita una vera e propria causa, la numero C-43/12, le cui parti erano: da un lato la Commissione ricorrente, sostenendo che il fondamento della direttiva fosse l'art. 91 Tfue, poiché la sicurezza stradale tutelata dalla normativa e lo scambio transfrontaliero di informazioni su violazioni amministrative e penali in materia erano comunque afferenti alla materia generale dei "trasporti", a prescindere che toccassero sanzioni amministrative e penali; dall'altro, Parlamento e Consiglio, ribattendo che la base giuridica corretta dovesse essere inquadrata nell'art. 87, poiché la materia oggetto della direttiva è senz'altro il diritto penale, in quanto i principi in essa contenuti si concretano nella tutela di un bene giuridico in genere protetto da norme penali, ovvero il diritto alla vita e all'integrità fisica (art. 87 Tfue: "L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini").
La decisione dirimente della Corte di Giustizia Europea è intervenuta il 6 giugno scorso, dove si è evidenziato che l'obiettivo della direttiva è quello di "assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione Europea agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale", nonché quello di incentivare la prudenza da parte dei conducenti, poiché, attraverso tale scambio di informazioni, essi potrebbero essere perseguiti legalmente in tutto in territorio UE.
La Corte ha affermato che, essendo l'obiettivo preponderante della direttiva il miglioramento della sicurezza stradale, tali misure rientrano nella tematica dei trasporti, e di conseguenza sono fondate sull'art. 91 paragrafo 1, lettera c) Tfue, concordemente a quanto affermato dalla Commissione in sede di ricorso. Quindi, la direttiva è stata definitivamente annullata.
Tenendo comunque in considerazione l'importanza delle tematiche toccate dal provvedimento, nonché le esigenze di certezza del diritto, che altrimenti sarebbero vanificate, la Corte ha stabilito che, nonostante l'annullamento della direttiva, i suoi effetti, recepiti nei singoli Stati membri, rimarranno comunque validi e vincolanti fino all'entrata in vigore (entro termine massimo di 12 mesi dalla sentenza) di una nuova direttiva in materia, questa volta con una corretta base giuridica (art. 91 Tfue).
di Cristiana Olivieri
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: modello dichiarazione Persone Fisiche 2024
Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024, relativo ai redditi 2024.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024 (periodo d’imposta 2023), ed illustrate in questa dispensa, sono le seguenti:
Lettere del professionista alla clientela: la Certificazione Unica 2024
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2024 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2024 (CU 2024) relativa all'anno 2023.
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro la medesima data (il 16 cade di sabato, per cui la scadenza slitta al 18 marzo 2024).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Abbiamo redatto un supporto pratico per tutti gli operatori professionali che dovranno gestire i nuovi rapporti di lavoro dopo la pubblicazione lo scorso 4 settembre 2023, del Dlgs 29 agosto 2023, n. 120 (cd. Decreto correttivo-bis).
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