Di seguito abbiamo predisposto una piccola scheda di riepilogo circa gli importi e le modalità di versamento:
Versamento: modello F24 elementi identificativi
Codici tributo
"3364" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011";
"3365" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Sanzione";
"3366" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Interessi"
nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
nella sezione "ERARIO ED ALTRO" in corrispondenza degli "importi a debito versati":
Normativa
Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, (vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
D.L. 6.12.2011 n. 201 - articolo 16 - comma 1
"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt".
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.................. I predetti periodi decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Informazioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
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