Giovedì 28 giugno 2018

Tracciabilità delle retribuzioni

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
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Tracciabilità delle retribuzioni

Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.
Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

  • sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €;
  • sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'ambito di applicazione è definito dal comma 912, che lo individua in riferimento a:

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.

L'applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista "indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto". Pertanto, rientrano nell'applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, a titolo esemplificativo, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.

Quanto ai "contratti di collaborazione coordinata e continuativa", il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d'opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall'articolo 409 c.p.c., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 22 marzo 2017, n. 81. Ricordiamo che sono tali quelli che "si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

Sono esclusi dal predetto obbligo, così come specificato dal comma 913 dell'art.1 della Legge n. 205/2017, i rapporti di lavoro:

  • instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Devono inoltre ritenersi esclusi, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli richiamati al comma 912 dell'art.1 della Legge n. 205/2017, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
L'obbligo riguarda i soggetti individuati che "corrispondono ai lavoratori la retribuzione".

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Sul piano operativo il datore di lavoro verosimilmente terrà conto delle scelte che faranno i lavoratori.
In ogni caso, in mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell'obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.
L'obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all'attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma.

AUTORE:

Dott.ssa Giorgia Signaroldi

Consulente del lavoro
Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Nata nel 1971 ho conseguito la laurea in Economia Politica all’Università commerciale Luigi Bocconi nel 1995. Dopo aver frequentato un Master in Gestione e Organizzazione del personale, ho lavorato...
nell’Ufficio del Personale presso la sede milanese di una delle più importanti multinazionali leader nel settore dell'elettronica e della tecnologia digitale a livello mondiale., con la funzione di Responsabile della selezione e della formazione delle Risorse Umane. Ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro e la relativa iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro di Piacenza nel 2003 (n. 195 del 25/09/2003). Sono titolare di uno Studio si consulenza del lavoro che si occupa di Amministrazione, Selezione Formazione e sviluppo delle Risorse Umane. Opero concretamente nell’ambito dell’intermediazione del personale, poiché sono delegata dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale (n° delega pc00952fl).
Grazie a tale delega, ho fondato, con altri Consulenti del Lavoro delegati di Piacenza e provincia, C.L.Ass., Consulenti del Lavoro Associati per l’intermediazione, un’associazione di Consulenti del Lavoro specializzata in ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale.
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