Giovedì 25 settembre 2014

Visto di conformità per i crediti oltre 15mila euro: dall'Agenzia Entrate istruzioni per l'uso in zona Cesarini

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Visto di conformità per i crediti oltre 15mila euro: dall'Agenzia Entrate istruzioni per l'uso in zona Cesarini
Con soli 5 giorni di anticipo (3 lavorativi) rispetto al termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali 2013, l'Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare 28/E con le istruzioni operative per compensare i crediti superiori a 15mila euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di quelle sul reddito e Irap. Dai controlli da effettuare ai professionisti interessati, la circolare 28/E di oggi affronta numerosi aspetti applicativi per il rilascio del visto di conformità previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1 comma 574 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147).

Chi può dare la conformità
- Possono apporre il visto i responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf-imprese, quelli dei Caf-dipendenti solo per le dichiarazioni dei contribuenti per i quali già svolgono assistenza fiscale, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro. La stessa possibilità è prevista per chi al 30 settembre 1993 era già iscritto nei ruoli di periti ed esperti contabili tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, a patto che siano in possesso di specifici diplomi di laurea.

Inoltre, è possibile compensare i crediti, senza visto, se si è in presenza di dichiarazione sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
Infine, per gli Enti locali e per le Regioni, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori.

Cosa comunicare al Fisco - I professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e comunicare i loro dati identificativi e una serie di altre informazioni, tra cui l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza e di procedimenti penali pendenti in fase di giudizio per reati finanziari.
Inoltre, devono sottoscrivere l'impegno a comunicare, entro 30 giorni, eventuali variazioni. La comunicazione può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec. Una volta presentata, il professionista può immediatamente prestare l'assistenza fiscale. Sarà la Direzione regionale a verificare la sussistenza di tutti i requisiti e a richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Se il professionista ha già comunicato in precedenza all'Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità (ad esempio per le compensazioni dei crediti Iva), non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione a condizione che la polizza assicurativa già presentata non sia limitata a determinate dichiarazioni. In quest'ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l'ulteriore attività di visto.

Check list per il via libera - Per evitare errori materiali e di calcolo i professionisti devono confrontare i dati presenti in dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione, tenendo conto della disciplina in materia di deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, scomputo delle ritenute d'acconto e versamenti oltre alla verifica delle scritture contabili se obbligatorie. Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo è limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito quali, ad esempio, duplicazioni di versamento, eccedenze di credito dell'anno precedente, imposte sostitutive e il controllo della documentazione contabile può riguardare i costi di importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei componenti negativi. In ogni caso il professionista deve conservare copia di tutta la documentazione controllata.

I tetti per il visto - La circolare ribadisce che il visto di conformità non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se questi sono singolarmente di importo inferiore a 15.000 euro, anche nel caso in cui la loro somma superi la soglia. Qualora il contribuente voglia utilizzare in compensazione un singolo credito superiore a 15.000 euro, il professionista deve apporre il visto su tutta la dichiarazione, anche se in questa sono presenti altri crediti - utilizzati o meno - di importo inferiore alla soglia.
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