Martedì 13 settembre 2011

LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

a cura di: Meli e Associati
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LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione del 08/06/2011 n. 62 ha precisato che le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere sottoscritte dal soggetto che ha esercitato il controllo contabile e che ha firmato la relazione di revisione relativa al bilancio del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

E questo vale anche se l'incarico risultasse cessato al momento della predisposizione e firma della dichiarazione stessa.

La conclusione (condivisibile) a cui giunge l'Agenzia Entrate parte dall'analisi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, secondo il quale "La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni".
L'articolo è chiaro e individua quali obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione coloro che "sottoscrivono la relazione di revisione", e non il soggetto incaricato del controllo contabile in carica al momento della presentazione della dichiarazione.

L'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato con il disposto dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale prevede, per i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione, una sanzione del 30% dei compensi nell'ipotesi in cui dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'Irap.
E' peraltro evidente come nessuna sanzione potrebbe applicarsi nei confronti dell'organo in carica al momento della presentazione della dichiarazione, dato che ad esso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile.

L'Agenzia Entrate, nella Risoluzione 62/2011 ricorda inoltre come anche le istruzioni contenute nella direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2010, aventi ad oggetto "prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione enti e istituti vigilati - articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78", contengono affermazioni che risultano coerenti con il principio sopra espresso, secondo cui obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione sono i soggetti che hanno predisposto la relazione di revisione. Nella citata direttiva, infatti, il Ministro ha precisato che "La struttura amministrativa di questi ultimi [enti soppressi] continuerà a svolgere, con il necessario raccordo con gli organi e con le omologhe strutture dell'ente incorporante, le attività rientranti nella propria competenza (…)". Tra le attività la direttiva prevede espressamente che "(...) dovrà essere predisposto, per ciascun ente soppresso, il bilancio di chiusura alla data di soppressione (31 maggio 2010). Il bilancio di chiusura è deliberato dal competente organo di amministrazione dell'ente soppresso in carica alla data di soppressione ed è trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori o sindacale del medesimo ente soppresso in carica al momento della cessazione, alle Amministrazioni vigilanti per l'approvazione, secondo le procedure previste per gli enti pubblici istituzionali dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, e dal D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439".
Gli stessi organi dovranno, poi, assolvere gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione al 31 maggio 2010, tra i quali certamente rientrano gli obblighi dichiarativi in argomento.

In conclusione, il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta, ancorché cessato dal suo incarico, è sempre e comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
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