Giovedì 22 settembre 2011

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Il giudizio di ottemperanza in materia tributaria, istituito e disciplinato dall'art. 70 del D.Lgs. 31 dicem- bre 1992, n. 546, segue le direttive dell'art. 30, primo comma, lett. l), della legge delega n. 413 del 30 dicem- bre 1991, che prevedeva l'introduzione della disciplina dell'esecuzione coattiva delle sentenze pronunciate dal giudice tributario, anche a carico dell'Amministrazione finanziaria soccombente.

Si può senz'altro affermare che l'istituto è mutuato dalla giustizia amministrativa, in quanto il suo "nucleo genetico" si individua nell'obbligo di conformazione della pubblica Amministrazione al giudicato del giudice ordinario.
In una prima fase il giudizio di ottemperanza era infatti previsto soltanto per le sentenze del giudice ordinario, solo successivamente per le sentenze dei giudici amministrativi, e, in ultimo, per quelle dei giudici speciali. L'estensione dell'applicazione del giudizio di ottemperanza anche al giudicato amministrativo avvenne inizialmente, attraverso un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in via interpretativa.

Il Consiglio di Stato successivamente - attraverso un uniforme orientamento giurisprudenziale - estese la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza al giudicato di altri giudici amministrativi speciali, in particolare, alle pronunce della Corte dei Conti e, nel silenzio del legislatore tributario, alle decisioni delle Commissioni tributarie.
L'applicazione dell'istituto in materia tributaria, inizialmente, era limitata - in quanto relativa solo alle decisioni tributarie di accertamento di domande di rimborso di somme indebitamente pagate a titolo di imposta - e trovava conforto e legittimazione solo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Invero, antecedentemente alla introduzione dell'art. 70 in esame, l'ottemperanza delle sentenze era prevista soltanto davanti agli organi di giustizia amministrati- va: solo il TAR e il Consiglio di Stato potevano pro- nunciarsi e il giudice tributario era del tutto estraneo, anche nell'ipotesi di cui sopra, relativa all'esecuzione di decisioni di condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate dal contribuente.
Si rileva invero che il predetto articolo elimina le antinomie dell'originaria previsione, in cui il giudice amministrativo era chiamato a occuparsi dell'ottemperanza tributaria, solo teoricamente "spettante" alle Commissioni tributarie.
L'ottemperanza tributaria costituisce una conferma dell'autonomia dei giudici tributari, e il mezzo per realizzare, "all'interno" del processo tributario, l'esecuzione coattiva delle sentenze delle Commissioni, consentendo che la stessa avvenga ad opera degli stessi giudici che le hanno emesse.

La natura del giudizio di ottemperanza, oggetto di studio in dottrina, è stata definita come estremamente "ambigua", in quanto si tratta dell'attività di un organo giurisdizionale, ma presenta una caratterizzazione innegabilmente "amministrativa".
Il solo criterio che distingue le funzioni svolte nell'esercizio dell'ottemperanza da quelle propriamente statali è quello della posizione formale dell'organo che pone in essere l'attività.
La qualificazione della natura del giudizio di ottemperanza non è tuttavia semplice, in quanto esso comporta un momento interpretativo - di rilevanza più o meno ampia - della sentenza da eseguire.
Nell'espletamento della funzione di adeguare la realtà al giudicato, che consente di configurare il giudizio di ottemperanza come giudizio "prevalentemente" di esecuzione, occorre infatti vedere necessariamente un "nucleo di cognizione", che consiste nell'interpretazione e precisazione del precetto contenuto nella sentenza.
I poteri del giudice sono teleologicamente collegati alla sentenza da eseguire, la sua attività non è libera, ma strumentalmente preordinata al raggiungimento di risultati coerenti e consequenziali alla sentenza cui occorre ottemperare; l'attività del giudice dell'ottemperanza è stata dunque definita formalmente (per il soggetto da cui promana) giurisdizionale, ma "oggettivamente" amministrativa.
Emerge pertanto l'ambiguità della natura del giudizio di ottemperanza, che deriva dalle sue funzioni del tutto peculiari, di giudizio sui generis, tra cognizione ed esecuzione: ha funzione di prosecuzione e completamento del giudizio (che si è concluso con la sentenza ottemperanda) e funzione di sostituzione all'Amministrazione (inadempiente).

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