Giovedì 15 dicembre 2011

INTEGRAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ. RISORSE UTILIZZABILI E LIMITI QUANTITATIVI

a cura di: La Previdenza.it
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INTEGRAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ. RISORSE UTILIZZABILI E LIMITI QUANTITATIVI

La potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria, pur in assenza di espressi divieti, non può essere esercitata per integrare il fondo per la produttività ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 Comparto Regioni ed Autonomie locali con risorse derivanti dal recupero dell'evasione TARSU o attraverso altre entrate dell'ente (es. acquedotto, fognatura, depurazione, imposta pubblicità, TOSAP); a tal fine possono essere utilizzate esclusivamente le risorse relative al gettito dell'ICI.

Ciò perché le risorse provenienti dalla tassazione comunale sugli immobili rientrano nel numerus clausus delle fonti di finanziamento del fondo per la produttività del personale, mentre in relazione alla TARSU e alle altre entrate non sussistono specifiche disposizioni di legge che consentano all'ente locale di destinare nel fondo risorse c.d. incentivanti.

In particolare gli articoli 4 e 15 del del CCNL dell'1.4.1999, che recano l'elencazione tassativa delle risorse destinabili a finanziare il fondo, richiamano espressamente l'art. 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, il quale consente che l'apposito regolamento ICI preveda la destinazione di una quota del gettito dell'imposta comunale sugli immobili al finanziamento dei compensi incentivanti da corrispondere al personale addetto, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici tributari del comune.
Ciò posto, tuttavia, nell'attuale contesto normativo la questione della integrazione del fondo di produttività del personale non può essere risolta esclusivamente in relazione alla "qualità" delle fonti di finanziamento, ma implica delicate valutazioni concernenti il rispetto dei limiti quantitativi imposti dal legislatore statale.

In tal senso, in particolare le amministrazioni locali dovranno adeguarsi al tetto di spesa imposto dall'art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010, laddove si dispone che : "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Il vincolo riguarda tutti i fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico, mentre possono ritenersi "libere" solo le risorse di alimentazione dei fondi destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili che, in assenza di personale interno qualificato, dovrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

La ragione è evidente: si tratta di risorse che formalmente affluiscono al fondo di produttività, ma che sostanzialmente costituiscono il corrispettivo dello svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica.
Il discrimen consiste quindi nella selettività delle risorse: sono assoggettate al contingentamento quelle destinate alla generalità dei dipendenti, non sono soggette al limite imposto dall'art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010 quelle dirette a remunerare prestazioni che la pubblica amministrazione dovrebbe comunque acquisire all'esterno.

Si tratta infatti di fondi diretti a finanziare costi necessari per il funzionamento dell'ente e per il corretto esercizio delle funzioni di competenza, atteso che in assenza di personale interno qualificato, l'amministrazione dovrebbe comunque sostenere gli oneri relativi ricorrendo al mercato attraverso professionisti esterni; soluzione che potrebbe comportare una lievitazione degli esborsi a carico dei bilanci pubblici.

Di conseguenza, considerato che anche le risorse provenienti dal recupero del gettito Ici risultano assoggettate al limite imposto dall'art. in quanto possono essere destinate alla generalità del personale, la Corte dei conti Lombardia nella deliberazione n. 577 del 10.11.2011 , conclude "che nell'attuale sistema normativo, il tetto di spesa cui fa riferimento il citato art. 9 comma 2 bis, preclude all'ente locale di valutare a priori la possibilità o meno di stabilire se destinare al trattamento accessorio del personale risorse derivanti dal recupero della Tarsu o di altre entrate".

(Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, deliberazione n. 577 del 10.11.2011)
Dario Immordino

Fonte: www.laprevidenza.it
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