Come già segnalato nelle pagine di AteneoWeb, il semplice scostamento da Gerico integra soltanto un mero elemento indiziario non certamente da solo in grado di supportare un accertamento da studi di settore (in questo senso, tra le altre, CTP Bologna n. 77/2008, Sez. XII; Corte, CTR Torino n. 15 del 27.3.2007, CTP Macerata n. 36 17.5.2005,
SSUU n. 26635 del 18.12.'09 -cfr n. 26636-26637-26638, ecc.-).
Ma non solo: già con la sentenza n.
8535 del 27 agosto 1998, la Corte di Cassazione si era espressa statuendo che "
l'accertamento di maggiori ricavi dell'impresa in presenza di una contabilità regolare contenente dati inesatti o incompleti non può essere affidato alla considerazione di valori medi statisticamente riferiti al settore di appartenenza dell'operatore economico, come tali esprimenti risultati valutativi che - a differenza di quelli emergenti da medie elaborate con riferimento interno alla dinamica dell' impresa considerata - solo in via ipotetica possono ritenersi rispondenti alla situazione del singolo contribuente (
Cass. 8089/1996; Cass. 9265/1995; Cass. 11473/1993).
Una presunzione di tal genere non può quindi considerarsi grave né precisa, e non può essere posta a fondamento dell' accertamento contestato"(
Cfr. Cass. n. 2411 del 3 febbraio 2006)[1].
Particolare attenzione va posta in riferimento allo "scostamento" tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti da Gerico, posto che detto scostamento deve essere importante e di importo significativo. Infatti,
si ricorda che l'art. 62 sexies del DL n. 331 del 30.8.1993 stabilisce che gli accertamenti da studi di settore devono fondarsi sull'esistenza di GRAVI incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili fondatamente dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.
Ebbene, la Ctp di Milano, sez VIII del 18.4.2005 n.60, la CTP Macerata, sez III, n. 36 del 17.5.2005, la Ctp Rieti n. 105 del 29.9.2005, la Ctp di Macerata del 17.5.2005, la Ctp Reggio Emilia n. 77 del 29.9.2008, fra le altre, sentenziarono che negli accertamenti da 39 co 1 lett. d) del Dpr 600/73 (studi di settore) deve essere stabilita l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli accertamenti dall'art.39 citato. Di più, in relazione alle gravi incongruenze bisogna che l'importo dei ricavi non dichiarati (maggiori ricavi ricalcolati dallo studio di settore ) risulti inferiore ai ricavi dichiarati di una percentuale significativa (detta percentuale significativa deve attestarsi almeno nella misura del
25/30% secondo la Giurisprudenza citata).
Altro aspetto importante da non dimenticare è la richiesta di non applicazione delle sanzioni (tema ampliamente affrontato nei modelli pubblicati in AteneoWeb.com).
Da ultimo si ricorda che anche nel 2011 la Suprema Corte continua a condividere l'assunto delle
SSUU 2009 secondo le quali le SSUU n. 26638/2009 della Corte di Cassazione in tema di studi di settore confermano e (definitivamente, ci sia concesso) le ragioni espresse dal ricorrente posto che secondo le stesse SSUU: "La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sugli studi di settore…" (cfr
CTR di Firenze n. 64 del 25.9.2009, sez. VIII secondo la quale la motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve dimostrare che le ragioni allegate dal contribuente sono state prese in considerazione, adeguatamente valutate e ragionevolmente superate;
in difetto di detti obblighi l'avviso di accertamento da studi di settore deve qualificarsi NULLO).
[1] A. Bullo, F. Dominici, "La rilevanza del contraddittorio come strumento di difesa dagli studi di settore", in Finanza & Fisco n. 06/2009, da pag. 525.