In questi termini si è espresso il Ministero dell'economia, per bocca del sottosegretario Enrico Zanetti, in una recente interrogazione parlamentare (3) precisando che il decreto, nella versione convertita in legge, non ha disposto alcuna deroga al principio generale dell'irretroattività. Nell'occasione è stato anche chiarito che si parla di procedure di riscossione che riguardano crediti dello Stato e degli enti locali e non crediti vantati da privati -come per esempio una banca-, per i quali i pignoramenti (non esattoriali) rimangono fattibili.
Un'interpretazione tanto restrittiva quanto autorevole, purtroppo, che consente agli esattori della pubblica amministrazione di procedere con l'esproprio anche nei casi che fino ad oggi erano considerati dubbi (dalla stessa Equitalia) e che mette in seria difficoltà chi avesse intenzione di ricorrere alle commissioni tributarie.
Si fa presente che -sempre dal 22 Giugno 2013- il pignoramento esattoriale è invece attivabile su tutti gli immobili diversi dalla "prima casa" (intesa come unico immobile posseduto ed abitato), ma solo se il debito con l'erario supera 120.000 euro e se sono trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.
Per ogni chiarimento sulle procedure di pignoramento (classico ed esattoriale) si veda la scheda pratica IL PIGNORAMENTO.
di Rita Sabelli
(1) Si tratta del pignoramento eseguito nell'ambito dell'attività di riscossione della pubblica amministrazione (Stato ed enti locali) a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale, di un avviso di accertamento esecutivo o, in taluni casi, di un'ingiunzione fiscale. E' disciplinato dal Dpr 602/73 articoli dal 49 al 76.
(2) Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013, art.52 comma 1, lettere g) e h)
(3) Interrogazione parlamentare del 7/5/2014 in commissione finanze alla camera, vedi allegato I
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: modello dichiarazione Persone Fisiche 2024
Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024, relativo ai redditi 2024.
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2024 (periodo d’imposta 2023), ed illustrate in questa dispensa, sono le seguenti:
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