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Lunedì 1 dicembre 2014

Responsabilità dei gestori di impianti sciistici

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Responsabilità dei gestori di impianti sciistici
La responsabilità dei gestori di impianti sciistici è stata una tematica spesso dibattuta in giurisprudenza, soprattutto in casi di incidenti provocati sia dall'imprudenza degli sciatori, sia dalla pericolosità intrinseca di alcune piste, non sempre agevoli da percorrere per i meno esperti.

Tali incidenti, con conseguen ze spesso serie, sono stati oggetto di varie pronunce, non sempre omogenee, da parte della giurisprudenza, soprattutto in merito al tipo di responsabilità in capo dei gestori di impianti di risalita e complessi di piste. Da ultimo, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema lo scorso 22 ottobre.

Il caso specifico riguardava una donna, rimasta coinvolta in un incidente che le causava la perdita totale della capacità lavorativa. Il Tribunale di Brescia, pronunciandosi in primo grado, affermava la responsabilità esclusiva dello sciatore che aveva causato l'incidente in danno della signora ricorrente, nonostante egli avesse sostenuto in giudizio che la colpa della vittima aveva contribuito a causare l'impatto sulla pista.

La vittima procedeva ad impugnare la sentenza in secondo grado alla Corte d'Appello, pretendendo anche la condanna della società che gestiva gli impianti sciistici, ma tale richiesta veniva respinta; la Corte d'Appello affermava infatti che nessuna norma giuridica richiede che il gestore di impianti di sci debba vigilare sui comportamenti imprudenti degli sciatori; egli non potrà rispondere di omissione di controlli perché nessuna normativa gli attribuisce una posizione di garanzia, né un obbligo di attivarsi.
La signora decideva allora di portare la questione in Cassazione per far valere le proprie pretese, e tale Corte si è pronunciata con sentenza (n. 22344, depositata il 22 ottobre scorso) rigettando la richiesta della ricorrente. La Suprema Corte infatti da un lato afferma che al momento dell'acquisto dello ski-pass lo sciatore conclude un contratto da cui scaturisce, a carico del gestore di impianti, l'obbligo di garantire la manutenzione delle piste e prevenire pericoli, predisponendo segnalazioni e protezioni; dall'altro, però, si afferma che è impensabile nella pratica, pretendere che il gestore preveda e prevenga i pericoli derivanti da condotte imprudenti degli sciatori, considerando anche che lo sci è uno sport intrinsecamente pericoloso.

A parere dei Giudici, la vittima ricorrente avrebbe dovuto portare in giudizio la prova che la condotta imprudente dello sciatore condannato in primo grado fosse avvenuta sotto la diretta percezione dei gestori: solo in quel caso, cioè solo se qualcuno avesse segnalato la condotta anomala e pericolosa, e tale segnalazione fosse stata ignorata dai gestori, allora si sarebbe potuto trattare di un'omissione inescusabile, e quindi di responsabilità per omissione. In mancanza di tale prova, come detto, nessuna responsabilità può essere addossata al gestore ("la chiamata in responsabilità della stessa - cioè la società gestore- , in assenza di condizioni idonee ad allocare il suo mancato intervento fuori dal cono d'ombra del giuridicamente inesigibile, connotandolo in termini di condotta antidoverosa, potrebbe avvenire solo in nome di quell'obbligo di vigilanza diffuso la cui inesistenza è stata innanzi negata" - punto 5 della sentenza).

Ad ulteriore sostegno dell'inesigibilità del controllo generale da parte dei gestori di impianti su condotte imprevedibili degli utenti, la Corte richiama anche l'art. 21 della l. 363/2003, che detta materie sulla sicurezza degli sport invernali. La norma affida infatti il controllo della sicurezza sulle piste alle forza pubbliche , quali Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo Forestale e non anche dai gestori di piste ed impianti di risalita.
In conclusione, la Corte afferma la responsabilità extracontrattuale del gestore di impianti sciistici, con conseguente onere del ricorrente di dimostrare la colpa di tale gestore; in mancanza, non sarà ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale in capo al gestore, non potendosi pretendere che egli vigili su ogni comportamento imprudente degli sciatori.

di Cristiana Olivieri

Fonte: www.aduc.it
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