Venerdì 12 dicembre 2014

Domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta ante fallimento. Opponibilità

a cura di: Studio Legale Campana
PDF
Domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta ante fallimento. Opponibilità
Il quesito è il seguente: qualora il promissario acquirente in bonis agisca e trascriva l'azione giudiziale ex art. 2932 c.c. - prima della sentenza che dichiari il fallimento del promittente venditore - la sentenza che accoglie la domanda (e produce gli effetti del contratto definitivo non concluso) è opponibile al Curatore e/o la trascrizione antecedente preclude al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72 L.F.?

La fattispecie è assai dibattuta e - come ho dato conto in altro abstract - la Prima Sezione della Corte di Cassazione (l'Ill.mo Presidente dott. Rordorf), con ordinanza n. 27111 del 4 dicembre 2013, ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Suprema Corte affinché valuti l'opportunità di una pronunzia della Sezioni Unite ex art. 374, comma 2, c.p.c. su una questione "di massima e di particolare importanza".

L'udienza pubblica è fissata il 13 gennaio 2015; nel frattempo alcune Corti di merito (da ultimo Tribunale di Udine, 13 febbraio 2014) e la Suprema Corte (da ultimo Cassazione Civile, sez. II, 18 aprile 2014 n. 9076 e Cassazione Civile, sez. II, 5 maggio 2014, n.9619), rispettivamente, da una parte affermano dall'altra negano l'opponibilità al fallimento della domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima del fallimento stesso.

La materia trae le mosse dalla notissima sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 7 luglio 2004, n.12505 la quale, con un renvirement rispetto al pregresso orientamento giurisprudenziale, ha sancito (peraltro su un tema solo parzialmente coincidente con quello dibattutto) l'opponibilità della domanda nei confronti del fallimento.

Senza alcuna pretesa dottrinale (ex multis A. Luminoso - G. Palermo, La trascrizione del contratto preliminare, Regole e Dogmi, CEDAM, 1998; L. Guglielmucci, Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, Giappichelli, 2008) segnalo - qui di seguito - le sentenze che negano, ovvero affermano, la facoltà del curatore di sciogliersi da contratto ex art. 72 L.F.

Prima della sentenza del 2004, l'indirizzo giurisprudenziale consolidato - come è noto - attribuiva al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto: (con varie motivazioni) Cassazione Civile con le sentenze nn.3001/82, 4731/88, 1497/89, 4887/89, 12033/91, 2577/93, 518/95, 2703/95, 41105/97, 4358/97, 4747/99, 5287/00, 14102/00, 17257/02, 7070/04 nonché Cassazione Civile, Sez.Un., n.239/99.

Successivamente alla citata pronuncia del 2004, la Cassazione Civile ha aderito all'indirizzo delle Sezione Unite con le sentenze nn.15218/10, 16160/10 e 27093/11 mentre non si è uniformata la Cassazione Civile con le sentenze nn.10436/05, 20451/05, 28479/05, 46/06, 542/06, 4888/07, 33/08, 17405/09, 27111/13, 27854/13 e 28668/13.

Tocca ora nuovamente alle Sezioni Unite vagliare se la c.d. natura costituiva ex nunc della sentenza che tenga luogo del contratto definitivo (la cui domanda è stata trascritta anteriormente fallimento) non solo possa essere opposta al Curatore ma sancisca l'intangibilità delle pretese acquisite (rectius "prenotate") dal contraente in bonis prima del fallimento.

In altri termini la sentenza che accolga la domanda ha effetto retroattivo alla data di trascrizione dell'azione e, per tale effetto, è quindi opponbile alla massa ?

E ancora, l'interpretazione dell'articolo 72 L.F. - nella attuale formulazione - attribuisce comunque al curatore (indipendentemente dalla data di trascrizione dell'azione) la facoltà di sciogliersi da contratto preliminare ?

Ad oggi la giurisprudenza maggioritaria propende per attribuire al curatore detta facoltà, consentendogli d'impedire giudizialmente (e con il solo limite in un giudicato anteriore al fallimento) l'effetto traslativo (ovvero l'esecuzione in forma specifica).

I Giudici di piazza Cavour sono chiamati a decidere su temi delicati e di vitale importanza per la circolazione degli immobili.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Luca Campana

Avv. Luca Campana

Avvocato
Studio Legale Campana
L’avvocato Luca Campana si è diplomato al Liceo Scientifico “Paolo Frisi” di Monza e poi si è laureato in giurisprudenza – nell’ottobre 1997 – all’Università degli Studi di Milano. Nell’ottobre...
2001 (alla prima sessione utile dopo il compimento della pratica forense) ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano.
Nel novembre 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza.

Dal marzo 1998 al dicembre 2003 ha collaborato con uno dei principali studi legali di Monza, divenendo – nel gennaio 2004 – associato e Senior Partner.
In tale contesto l’avvocato Campana ha maturato una significativa esperienza professionale, assistendo enti, banche, assicurazioni e primarie società di capitali.
Nel gennaio 2011 l’avv. Luca Campana ha creato un proprio studio legale con sede principale in Monza (e sede secondaria in Milano) ove esercita – con soddisfazione – la professione di avvocato.
Dal gennaio 2012 l’avvocato Luca Campana è anche of Counsel (nel campo del diritto civile e societario) dello studio “Balestreri & Associati” di Milano, boutique law firm specializzata in diritto amministrativo.
Dall'aprile 2014 l'avvocato Campana è abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori.

Specializzazioni
Le competenze dell’avvocato Luca Campana s’incentrano, prevalentemente, nel settore del diritto civile con peculiare approfondimento del diritto commerciale e societario, del diritto bancario, del diritto fallimentare, del Real Estate e della contrattualistica d’impresa.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo

    Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo

    Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.
    Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione

    Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione

    L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

    a cura di: Dott. Paolo Lacchini
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS