Lunedì 9 novembre 2015

Contratto di mutuo: quando un professionista puo' essere considerato consumatore

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Contratto di mutuo: quando un professionista puo' essere considerato consumatore
I contratti tra consumatore e professionista, comunemente chiamati "B2C" (business to consumer) sono in genere caratterizzati da una particolare attenzione per la parte "debole" del contratto, cioè il consumatore, in quanto spesso privo di quelle conoscenze tecniche utili ad evitare di essere tratto in inganno dal professionista. Nei casi in cui viene concluso un contratto di prestazione d'opera tra un avvocato e la parte assistita, non c'è alcun dubbio che il primo agisca in veste di professionista (come abbiamo già spiegato qui). Ma cosa succede quando l'avvocato firmi un contratto per finalità personali, estranee alla propria attività lavorativa?

La Corte di Giustizia Ue si è di recente pronunciata sul punto nella causa C-110/2014 del 3 settembre scorso. La questione riguardava un avvocato rumeno che aveva stipulato con una banca un contratto di credito garantito da ipoteca immobiliare. Tale ipoteca gravava su un immobile appartenente allo studio legale del ricorrente; di qui, la posizione "ibrida" dell'avvocato-contraente: da un lato egli stipulava il contratto come mutuatario, al pari di ogni altro privato; dall'altro, come garante ipotecario, in qualità di rappresentante dello studio legale. Rilevando poco dopo la presenza di una clausola abusiva nel contratto, riguardante una commissione di rischio, si rivolgeva al giudice rumeno per richiedere l'annullamento della clausola, agendo in qualità di consumatore. A questo punto, il giudice sollevava un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, al fine di poter definire la posizione contrattuale dell'avvocato.

La definizione di "consumatore" è affermata a livello comunitario nella direttiva 93/13 all'articolo 2, lettera b): "il consumatore è qualsiasi persona fisica che (...) agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata".
A tale proposito, la Corte precisa che un contraente non può essere definito a priori consumatore o professionista, ma la sua posizione cambia a seconda del contesto in cui opera e in relazione al contratto che stipula. Può ben accadere, quindi, che un soggetto che operi nell'ambito della propria attività commerciale rivesta la qualifica di "professionista", e per altri contratti, che conclude per motivi ed esigenze personali di vita privata, agisca invece come "consumatore".

Di conseguenza, il giudice nazionale chiamato a decidere deve "tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare della natura del bene e del servizio oggetto del contratto considerato, idonee e dimostrare i fini per i quali il bene o il servizio è acquisito". Nel precisare questo, il giudice europeo conferma quindi che nel caso dell'avvocato in questione, avendo agito per fini non ricompresi nella sua attività lavorativa, egli riveste a tutti gli effetti la posizione di consumatore nei confronti della banca - professionista.

Nel contratto di mutuo stipulato dal ricorrente, infatti, non era rilevabile alcun collegamento effettivo con le finalità professionali del proprio studio legale. La circostanza che la garanzia del credito gravasse su un immobile di tale studio non incide sull'aspetto sostanziale del contratto, ma solo su un suo aspetto accessorio (la garanzia immobiliare, appunto). Non vale ad escludere la possibilità di definire l'avvocato "consumatore", neppure il fatto che egli si presume in possesso di competenze tecniche di grado elevato: rispetto alla banca avrebbe in ogni caso quella situazione di inferiorità, nel potere di trattativa, al pari qualsiasi altro privato non professionista.

La Corte quindi conclude affermando che "nel caso in cui una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato, può essere considerata un 'consumatore', (...) qualora un simile contratto non sia legato all'attività professionale di detto avvocato".

di Cristiana Olivieri, Consulente legale Aduc

Fonte: http://www.aduc.it
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