Martedì 7 marzo 2017

La decadenza in tema di riscossione delle imposte

a cura di: Avv. Giuseppe De Falco
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La decadenza in tema di riscossione delle imposte

Sono molteplici i ricorsi in Commissione Tributaria aventi ad oggetto la riscossione delle imposte.

Occorre ricordare che la materia della riscossione delle imposte presenta diversi profili che il professionista deve necessariamente tenere in considerazione per assistere il contribuente; uno dei più rilevanti riguarda infatti il tema della decadenza.

La decadenza è un vizio che inibisce l'attivazione di un diritto da parte del suo titolare per effetto della mancata attivazione nei termini previsti ex lege: in questo caso, l'emissione della cartella di pagamento manifesta un diritto delle Casse Erariali all'incasso di tributi dovuti dal contribuente, ma la legge impone dei precisi termini affinchè il diritto sia validamente attivabile, il cui mancato rispetto inibisce la pretesa esattiva.

L'esperienza professionale insegna che l'ente della riscossione, affidatario dei ruoli degli enti impositori (Agenzia delle Entrate su tutti), deve rispettare determinate tempistiche previste dalla legge ed a loro volta gli stessi enti impositori hanno termini decadenziali ben definiti.

Sicchè si viene a delineare per il professionista la necessità di conoscere in modo certo ed approfondito le precise tempistiche previste dalla legge al fine di verificare per ogni cartella di pagamento, se, prima ancora che legittima nell'an, la stessa sia legittima dal punto di vista strettamente formale.

L'effetto non è affatto secondario, poiché eccepire in giudizio la tardività dell'azione esattiva permette al contribuente di vedersi annullare un atto, che pure sembrava (e forse era) fondato nell'an.

In altri termini, il contribuente che viene raggiunto da una pretesa impositiva fondata e legittima, in certi casi può vedersi liberato dal peso della stessa, per il solo fatto che l'azione esattiva risulta decaduta.

Come noto, infatti, il necessario passaggio dall'ente accertatore a Equitalia è disciplinata da un sistema di leggi non armonico, la cui ricostruzione risulta necessaria per comprendere se e quando la pretesa Erariale risulti fondata: infatti, l'azione accertativa viene disciplinata dal D.P.R. n. 600/1973, ed ogni tipo di accertamento ha termini decadenziali diversi (e spesso rivisti e corretti), mentre per l'azione riscossiva bisogna far riferimento al D.P.R. n. 602/1973, che espone i termini previsti per la sola azione esattiva.

Le due discipline devono necessariamente essere armonizzate fra loro dall'interprete che, nel momento di ricezione dell'atto impositivo, deve dapprima verificare se l'azione accertativa era legittima sotto il profilo procedurale, per poi verificare se l'azione dell'ente per la riscossione risulta attivata nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 602/1973.

Questo risulta vieppiù necessario quando a monte manchi la notifica dell'atto di accertamento, o quando questo presenti le forme di un avviso non impugnabile (gli accertamenti automatici disciplinati dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).


A questo inoltre bisogna aggiungere che Equitalia ha l'abitudine di emettere atti di riscossione (la nota cartella di pagamento), pur sapendoli già decaduti, confidando sulla poca domistichezza con il diritto della maggior parte dei contribuenti, ottenendo così l'incasso di somme che viceversa non sarebbero dovute.

Non è insolito infatti imbattersi in cartelle di pagamento che contengono al loro interno pretese impositive risalenti nel tempo, che, in mancanza del rispetto dei termini previsti ex lege, non sarebbero legittimamente attivabili.

Giova mettere in rilievo, infine, che l'unica arma a disposizione del contribuente per difendersi legittimamente è quella giudiziale, ovvero il ricorso in Commissione Tributaria, entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto (ex art. 21, D. Lgs. n. 546/1992): infatti, non appare consigliabile affidarsi solamente ad un'istanza di annullamento in autotutela, come spesso accade, poiché la presentazione della stessa, come noto, non sospende i termini per l'impugnazione. L'effetto sarebbe quello di non ricevere risposta nei termini dall'Ufficio, ed in caso di esito negativo, non ci sarebbero più altre opportunità per impugnare l'atto.

Dal punto di vista strettamente procedurale, appare opportuno precisare che, per liti inferiori ad €.20.000,00, il ricorso produce in automatico l'effetto di un reclamo, ex art. 17-bis, D. Lgs. n. 546/1992; questo significa che l'ente della riscossione prima della costituzione in giudizio del ricorrente, ha un tempo di novanta giorni per riesaminare la sostenibilità in giudizio della propria pretesa.

L'esperienza insegna che Equitalia procede ad annullare le proprie cartelle di pagamento quando risulti evidente una violazione dei termini decadenziali previsti ex lege.
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Giuseppe De Falco

Avv. Giuseppe De Falco

Avvocato tributarista.
Avvocato tributarista, cultore della materia nel corso di Procedura Penale presso l’Università degli Studi di Parma. Avvocato tributarista, con un'esperienza specifica nell'assistenza e nella difesa...
tecnica dei contribuenti nei procedimenti tributari davanti le Commissioni Tributarie e nei procedimenti penali tributari davanti al giudice ordinario.
Dal 2015 è membro del dipartimento di Diritto Processuale Penale dell'Università di Parma, in veste di cultore della materia. Dal 2016 è docente di diritto processuale penale nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Parma.
Pubblicista in materia penale tributaria su varie riviste specializzate.
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    Il ricorso con mediazione avverso cartella di pagamento (a seguito di controllo ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) - Decadenza dell'attività di riscossione - Accoglimento integrale in fase di mediazione tributaria. In materia di controlli automatizzati ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, come noto, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato l’avviso bonario, procede ad effettuare l’iscrizione a ruolo affidando le somme per la riscossione ad Equitalia, che a sua volta emette una cartella di pagamento. Le modalità sopra indicate sono specificate dalla legge, soprattutto in relazione ai termini perentori per il legittimo esercizio dell’attività accertativa (entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e riscossiva (del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, art. 25, D.P.R. n. 602/1973 ); nel caso in esame tali termini non erano stati rispettati, né dall’Agenzia delle Entrate, né dall’ente di Riscossione, motivo per cui l’azione doveva dirsi viziata dalla decadenza. A seguito della proposizione del ricorso con mediazione (obbligatorio per le liti sotto i €.20.000,00) Equitalia ha provveduto all’annullamento della propria cartella di pagamento. Per agevolare il lavoro del professionista l’avv. De Falco ha predisposto un modello di ricorso con mediazione tributaria in Commissione Tributaria Provinciale, che ha avuto esito positivo con annullamento della cartella di pagamento in via di autotutela, prima del deposito del ricorso nei termini di legge.

    a cura di: Avv. Giuseppe De Falco
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