Il limite per le transazioni in contanti, all'interno dell'Italia, è fissato in €. 2.999,99: in deroga a tale disposizione è possibile per il settore del commercio al minuto (inclusi ristoranti, alberghi etc.- vedasi la tabella che segue) e per le agenzie di viaggio e turismo vendere a cittadini stranieri, non residenti in Italia, beni e servizi entro il limite di 10.000 €. (sino al 4 luglio 2017 tale limite era fissato in 15.000 euro - articolo 3 del D.L. 16/2012 - ridotto da dal 4 luglio 2017 ad e. 10.000 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 15, del D.lgs. 25/5/2017 n. 90).
Alla data di redazione del presente documento la scheda sull'argomento, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, prevede ancora il limite di 15.000 euro, in vigore sino al 3/7/2017.
Nazionalità del turista straniero
L'acquirente del bene o servizio deve essere una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) ed abbia residenza al di fuori dell'Italia.
Adempimenti a carico del venditore
Il commerciante al minuto o l'agenzia di viaggio e turismo che prevede di realizzare tali vendite, deve preliminarmente comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, secodno quando disposto dal Provvedimento della stessa Agenzia del 23/3/2012 - PROVVEDIMENTO - MODELLO
Per gli adempimenti successivi rinviamo alla tabella che segue, nella quale sono aggiornati i nuovi limiti
Tabella riassuntiva degli adempimenti
1. A chi si rivolge la norma | Soggetti di cui all'art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72: |
2. Adempimenti preliminari | Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovrà preliminarmente inviare comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalita' e termini emanati con il provvedimento sopra indicato - nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del conto corrente del commerciante sul quale saranno versati i contanti del turista straniero |
3. Adempimenti in sede di vendita | Il commerciante dovra': |
4. Riscossione in contanti | All'atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 3.000 euro - ( ma comunque non superiori ai 10.000 euro) |
5. Entro il giorno feriale successivo alla riscossione del contante | Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato - quello indicato nella comunicazione di cui al precedente punto 2 - (non può "trattenere" le somme in cassa) le somme in contanti e consegnare alla banca fotocopia della comunicazione telematica inoltrata all'agenzia delle entrate di cui al precedente punto 2. |
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Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.
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