I venditori di energia elettrica quindi non possono più fatturare conguagli per periodi superiori. Per le bollette del gas e dell'acqua la stessa novità scatterà -rispettivamente- dal 2019 e dal 2020.
Questa in grandi linee la novità introdotta dall'ultima Legge di Bilancio a cui l'Autorità garante ARERA ha dato una prima attuazione -proprio per il settore elettrico- con una delibera di Febbraio (1).
Vediamo tutti i dettagli della nuova regola.
Per prima cosa va detto che la novità in sé e quindi lo scopo dell'intervento normativo è una protezione dalle cosiddette "maxibollette" per determinate categorie di utenti -domestici e piccole imprese- e riguarda fatturazioni ANOMALE derivanti da irregolarità (ritardi di fatturazione) oppure da conguagli legati a rettifiche o mancate letture dei contatori.
In condizioni normali le fatturazioni nel settore elettrico del cliente domestico sono bimestrali con conguagli almeno annuali effettuati sulla base di letture effettive o di autoletture.
Chiara questa premessa, la nuova prescrizione di due anni -al posto di quella dei precedenti cinque- decorre dal termine entro cui le fatture devono essere emesse, ovvero:
Lo stesso termine, 45 giorni, viene fatto valere per i conguagli per rettifica, a partire da quando il dato viene reso disponibile dal distributore locale.
Se viene rilevata una irregolarità -va precisato- occorre tempestivamente contestare perché il mancato rispetto del termine di prescrizione -questo in generale- deve essere rilevato espressamente non avendo nessuna conseguenza "automatica".
Quindi, ricevendo nei prossimi mesi una fattura elettrica che abbraccia un periodo di tempo superiore a due anni l'utente dovrà subito contestarla con una raccomandata a/r o una pec rilevando il decorso del nuovo termine di prescrizione previsto dalla legge e chiedendo uno storno parziale o una rifatturazione.
La procedura di contestazione, per l'ambito "energia elettrica", prevede poi l'obbligo di tentare una conciliazione presso l'Autorità garante ARERA seguita -eventualmente- da una causa presso il giudice di pace.
Per quanto riguarda il pagamento la questione si complica. In linea di massima il consiglio è pagare e chiedere poi il rimborso nella contestazione e nei passaggi successivi già detti.
La legge ha tuttavia precisato che l'utente dopo aver inviato la contestazione/reclamo può sospendere il pagamento SE il proprio venditore risulta sottoposto ad un procedimento dell'AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) per accertamento di violazioni del Codice del Consumo relative alle modalità di fatturazione o conguaglio o rilevazione dei consumi. Anche il rimborso delle cifre eventualmente comunque pagate potrà avvenire solo a conclusione del procedimento con accertamento di una violazione.
A tal fine il venditore deve comunicare agli utenti, con la fattura o almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, l'eventuale avvio di un procedimento di accertamento a proprio carico informandoli dei loro diritti inerenti la sospensione del pagamento.
Tutto ciò, dal tono incerto e farraginoso, non cambia le regole del gioco relativamente alla procedura "standard" da seguire dopo la contestazione -conciliazione al Garante ed eventuale causa-, trattandosi di tutele che non possono essere tolte all'utente/consumatore.
Nulla impedisce quindi al consumatore di fruire di ambedue le strade, considerando che la seconda, prevista dalla legge in senso "eccezionale", costituisce a nostro avviso una possibilità data in più.
(1) Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) articoli 1 commi 4/5/6/7 e Delibera ARERA n.97/2018 del 22/2/2018
di Rita Sabelli
Lo spesometro light: comunicazione ai clienti 2018
Il Decreto Legge n. 193/2016 convertito nella Legge 225 del 1° dicembre 2016 aveva modificato l’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali. La periodicità della comunicazione, per il 2017, era stata stabilita semestralmente e il termine per effettuare la trasmissione telematica dei dati del II semestre era fissata al 28 febbraio 2018. Il Dl 148/2018 ha poi introdotto delle novità che sono state recepite tramite il Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018, che ha disposto altresì la proroga al 6 aprile 2018 del termine del 28 febbraio per l’invio dei dati relativi alle fatture del II semestre 2017. Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di lettera da indirizzare al cliente. La lettera contiene informazioni per la raccolta dati, sia per clienti che hanno affidato la tenuta della contabilità allo studio professionale, sia per quelli che si avvarranno dello studio solo per l'invio telematico del file già autonomamente generato.
Operazioni di conguaglio per l’anno 2012 dei redditi di lavoro dipendente
Sono redditi di lavoro dipendente, da intendere in modo unitario sia nell’accezione previdenziale, sia in quella fiscale, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando il medesimo è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Un elemento di divergenza procedurale tra la gestione cosiddetta previdenziale e quella fiscale è individuabile nel principio che regola l’obbligo-onere di procedere alla corresponsione dei contributi e dei tributi (ritenute alla fonte), in quanto anche dopo l’intervenuta armonizzazione concettuale, risulta applicabile: - il principio della competenza, per i contributi previdenziali e assistenziali, in quanto i medesimi si rendono dovuti in relazione alla retribuzione maturata nel periodo di paga, anche se, di fatto, non corrisposta; e: - il principio di cassa, per quanto concerne le ritenute fiscali, per le quali il termine per eseguire i versamenti risulta subordinato all’effettivo pagamento delle somme e/o dei valori (o alla messa a disposizione dei medesimi) che hanno concorso alla formazione della base imponibile. Alla fine del periodo d’imposta, coincidente con la fine dell’anno solare, nonché in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro o sostituti d’imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori imponibili fiscali, in modo da determinare l’imposta dovuta sull’entità complessiva degli emolumenti che hanno costituito la formazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo in considerazione: – le detrazioni per familiari a carico (art. 12 del Tuir); – le detrazioni per produzione reddito (art. 13 del Tuir); – gli oneri detraibili (art. 15 del Tuir), a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, oltre a tenere presenti le eventuali spese sanitarie e il premio per assicurazioni conseguenti ad erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali; – la gestione delle detrazioni per locazioni (art. 16 Tuir)
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