Ogni tanto mi viene da chiedermi se le leggi, specie quelle a tutela del contribuente, vegano emanate tanto per soddisfare il popolare detto "tanto fumo e poco arrosto".
L'articolo 3 dello Statuto del Contribuente, al comma 2, prevede espressamente che "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste": occorre osservare che il testo di tale comma utilizza termini quali disposizioni tributarie e non leggi tributarie, una corretta e ragionevole interpretazione di tale norma equivale, in termini molto semplici a dire "devi fare questa dichiarazione o comunicazione, oggi 1° marzo ti metto a disposizione tutti gli strumenti necessari e il 29 aprile devi adempiere a tale obbligo".
Tanto fumo, non poco arrosto, completamente assente.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate relativo alla certificazione unica è stato emanato il 15 gennaio 2018: se tanto mi da tanto il termine per la compilazione e trasmissione quantomeno dovrebbe corrispondere al 16 marzo 2018.
Ma non è l'unico provvedimento emanato che prevede l'assolvimento degli obblighi ante i 60 giorni dalle "disposizioni" attuative (da intendersi per tali, a sommesso giudizio del sottoscritto, quelle relative alle specifiche tecniche, poiché queste ultime rappresentano l'ultimo tassello per poter procedere all'adempimento degli obblighi); ma se poi si andasse a sottilizzare ulteriormente potremmo tranquillamente scoprire che, in passato, sono state apportate correzioni alle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi a fine maggio, e se si corregge si è in presenza di un "ultimo tassello", mentre il versamento delle imposte derivanti da tali dichiarazioni scadeva il 16 giugno.
Un'interpretazione diversa potrebbe comportare il fatto che sarebbe del tutto legittimo che "l'ultimo tassello" (in particolare le specifiche tecniche) potrebbero essere emanate il 10 marzo e l'obbligo di trasmissione potrebbe scadere il giorno seguente: lo statuto del contribuente, sopra richiamato, prevede proprio l'adozione dei provvedimenti di attuazione.
Quando saranno notificate le prime violazioni relative alla tardività dell'inoltro di certificazioni uniche sarà bene forse rammentarsi di quanto sopra, certo che lo statuto del contribuente non prevede solo quanto sopra richiamato, in quanto il comma 3 dell'articolo 6 prevede che " l'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili" ed i successi commi 1 e 2 dell'articolo 10 prevedono espressamente che : " I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
In sostanza: non si vede come sia possibile una forma di collaborazione se vengono fissati termini solo a carico del contribuente e nessun termine a carico dell'Agenzia delle Entrate, libera di emanare i provvedimenti indipendentemente dalla data di scadenza degli adempimenti.
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Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.