Negli ultimi anni si è verificato un costante aumento di soggetti (persone fisiche o società) che considerano le aste immobiliari, derivanti da esecuzioni immobiliari o da procedure concorsuali, quale strumento interessante per l'acquisizione di un immobile.
La recente pericolosa pandemia da COVID-19 ha inoltre evidenziato la necessità di mantenere il distanziamento sociale ed ha portato i Tribunali all'utilizzo sempre più frequente delle vendite telematiche.
Le modalità da seguire per l'organizzazione e la partecipazione alle vendite telematiche sono state stabilite dal decreto ministeriale 26/02/2015, n. 32 (1), che all'articolo 2 ha definito le seguenti modalità:
Lo stesso DM 32/2015 regolamenta in modo dettagliato le procedure da seguire da parte di ogni soggetto che è coinvolto nella vendita telematica ed in particolare negli articoli dedicati alle vendite immobiliari, alla Sezione I fornisce le disposizioni generali che riguardano gli offerenti e le modalità di svolgimento della gara.
Stiamo verificando che non sempre gli interessati ad offrire hanno le competenze tecniche necessarie per la predisposizione della domanda, con i relativi allegati, per la sottoscrizione della stessa, per il deposito dell'offerta e l'eventuale partecipazione alla successiva gara con gli altri offerenti in quanto le procedure previste, come previste dagli articoli 12 e seguenti del citato decreto, sono complesse.
Si tengano presenti, ad esempio, queste complicazioni:
Tutte queste complicazioni procedurali stanno scoraggiando qualche potenziale acquirente dal partecipare e hanno portato una parte di utenti a chiedere consulenza e assistenza a soggetti più preparati, più spesso si tratta di avvocati.
Sono sorti recentemente in misura sempre maggiore quesiti che riguardano la modalità con la quale si può esercitare il diritto a partecipare all'asta, nel caso in cui l'offerente non possa partecipare personalmente.
Il quesito principale è: "chi può sostituire l'offerente e formulare valide offerte per suo conto?"
Il quesito non è di poco conto e può portare contenzioso o essere causa di esclusione dalla gara.
La risposta viene dall'art. 571 del codice di procedura civile, in tema di vendita senza incanto, che dispone:
"Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma."
e dal richiamato ultimo comma dell'art. 579 c.p.c., che prevede:
"I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare."
Dalla testuale lettura del combinato disposto degli articoli 571 e 579 ultimo comma, si evince pertanto che esistono tre possibilità per formulare l'offerta per l'acquisto dell'immobile pignorato:
Da ciò consegue che il soggetto che non formula l'offerta personalmente, ha come unica possibilità quella di rivolgersi ad un procuratore legale.
E' utile evidenziare che l'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 in tema di "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense" ha disposto quanto segue: "
Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".
In giurisprudenza il tema è stato dibattuto e la Corte di Cassazione con la sentenza 12 aprile 1988 n. 2871, ha escluso che nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato.
Tale principio è stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 5 maggio 2016 n. 8951.
Note:
(1) denominato "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile"
(2) In base all'art. 5 del DM 32/2015 "La domanda è sottoscritta con firma digitale. E' trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata." In caso di domanda sottoscritta con firma digitale l'offerta può essere inviata con una qualsiasi PEC, anche non intestata all'offerente.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
Il software di AteneoWeb, versione 2025, apprezzato da moltissime cooperative e professionisti, determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente con il metodo dell’imputazione di eventuali ristorni a conto economico.
Gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. Il calcolo dell’Ires dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e articolato e richiede i giusti strumenti per affrontarlo senza problemi o perdite di tempo.
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