Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.
La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.
I decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di mancato invio del modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione, non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria e i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
Per il credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0, il modello di comunicazione richiede separata esposizione dei seguenti investimenti:
Nel frontespizio sono richiesti i dati anagrafici, le informazioni sull’appartenenza ad un gruppo, le indicazioni circa la fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher. Vengono poi richiesti dati sul progetto d’investimento, se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi, l’individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:
Per il credito d’imposta R&S e I&D, il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo. Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.
Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:
Per il credito d’imposta Formazione 4.0, il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in due sezioni distinte dei seguenti investimenti:
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex D.M. 17.10.2017.
Sono inoltre richiesti ulteriori informazioni e in particolare indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex articolo 3, D.M. 04.05.2018, ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all’allegato A, L. 205/2017, modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna, importo complessivo delle spese ammissibili, eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.
Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:
Check list certificazione del revisore per investimenti in ricerca e sviluppo
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
La certificazione si affianca a quella contabile. L’utilizzo dei due strumenti azzererà il rischio di contestazioni.
Check list certificazione del revisore per investimenti in attività di innovazione tecnologica
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
Check list certificazione del revisore investimenti in attività di design e ideazione estetica
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le imprese che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalla prassi e dalla giurisprudenza non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.
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