2. La distribuzione degli utili ai soci delle società di persone
Ora proprio nel rispetto della normativa citata, già con due sentenze la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a carico dei soci di società di persone che avevano dichiarato, per la parte di loro spettanza, ai fini IRPEF, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini ILOR.
Più precisamente i giudici di legittimità, accogliendo la tesi sostenuta dal fisco, hanno ricordato come per giurisprudenza consolidata della stessa Cassazione si dovesse ritenere che il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di società di persone costituisca, ai fini IRPEF, reddito proprio del socio al quale esso viene imputato sulla base di una presunzione legale di effettiva percezione, sicché è irrilevante che «in punto di fatto il socio non abbia ancora percepito, rimanendone peraltro creditore, gli utili ai quali egli ha diritto per avere rinviato ad altro esercizio l'esazione del credito o per avere reinvestito l'utile stesso in attività sociali o per un altro qualsiasi motivo».
Assai significativa è soprattutto quella parte della sentenza n. 2699/2002 citata nella quale viene contestata la validità dell'affermazione, contenuta nella decisione della Commissione regionale impugnata, intesa a sostenere l'inesistenza di elementi idonei a provare che i soci accomandanti si siano ingeriti nella gestione sociale e quindi l'impossibilità per gli stessi soci di contribuire fattivamente ad alterare i dati contabili fiscalmente rilevanti del bilancio.
Correttamente la Suprema Corte ha dichiarato che siffatta affermazione dei giudici di merito non è per- tinente al problema qui affrontato e ha giustamente osservato che la responsabilità del socio accomandante ha il suo presupposto nel comportamento attivo di detto socio, per avere egli semplicemente dichiarato un reddito di partecipazione inferiore a quello conse- guito dalla società, sicché l'irrogazione della sanzione conseguente nei suoi confronti è legittima anche se non gli può essere addebitata l'alterazione dei dati della contabilità o del bilancio della società.
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