Accertamento da redditometro come gli studi di settore, sia per la connotazione di presunzione semplice, sia per la necessità di esperire il preventivo contraddittorio.
Sono i principi affermati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 13289/2011, depositata il 17 giugno. Principi che vincolano il 'vecchio' redditometro alle regole previste per il futuro nuovo redditometro.
La vicenda riguarda un accertamento subito da un contribuente in relazione al redditometro, nella versione applicabile fino al periodo d'imposta 2008 (prima delle modifiche della manovra 2010: si tratta della modalità con la quale attualmente gli uffici eseguono gli accertamenti).
La Cassazione, nella sentenza dell'altro ieri, ritorna su un principio già affermato con l'ordinanza 21661 del 22 ottobre 2010 (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo): l'accertamento basato sul redditometro fa parte degli accertamenti cosiddetti 'standardizzati', come gli studi di settore. La Cassazione fa proprio, quindi, questo concetto (l'ordinanza 21661/2010 sembrava un pronunciamento isolato), stabilendo che il risultato dello standard, dato dal redditometro, deve essere corretto nel corso del contraddittorio, in modo da 'fotografare' la reale e specifica situazione del contribuente. L'inquadramento del redditometro tra gli accertamenti standardizzati venne fatto, peraltro, dalla stessa Corte, nella premessa della relazione del Massimario e del Ruolo del 9 luglio 2009, che anticipò le sentenze a sezioni Unite del 18 dicembre 2009 sulla rilevanza probatoria degli studi e dei parametri.
La caratteristica principale degli accertamenti standardizzati è che il risultato del dato 'standard' di partenza deve necessariamente essere adeguato nel corso del contraddittorio obbligatorio con il contribuente. E proprio qui sta l'elemento di novità che si ricava dalla sentenza 13289/2011. Mentre in passato, la stessa Corte aveva affermato, per il 'vecchio' redditometro, che non vi era obbligo, da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria, di attivare il contraddittorio preventivo (ad esempio, ordinanza n. 7485 del 27 marzo 2010) ora la Cassazione stabilisce «la necessità ... di esperire il preventivo contraddittorio per adeguare l'elaborazione statistica degli standard considerati dai decreti ministeriali del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente». Vi è, quindi, un completo cambio di rotta da parte della Cassazione, che afferma l'obbligo anche per il passato di esperire preventivamente il contraddittorio. Ora, infatti, la necessità del contraddittorio è stabilita dalla legge, ma solo per gli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta dal 2009 in poi.
Il fatto che si debba attivare obbligatoriamente il contraddittorio anche per il passato (quello effettivo da accertamento con adesione e non quello della semplice risposta ai questionari, affermato dalla circolare 49/E/2007) determina anche la rilevanza del redditometro come presunzione semplice, in quanto, per effetto della necessaria personalizzazione del dato del redditometro, non si è più in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge (elemento che caratterizza le presunzioni legali). Solo per gli incrementi patrimoniali (abrogati dalla manovra economica 2010), come l'acquisto di un'azienda - è il caso esaminato dalla sentenza - la Cassazione parla ancora di presunzioni legali.
Le conclusioni della Corte hanno inevitabili riflessi sia sugli accertamenti in corso che per quelli che verranno fatti con le misure della manovra economica 2010 (per i periodi d'imposta 2009 e in avanti). Per gli accertamenti in corso, relativi agli anni fino al 2008, si afferma, in sostanza, l'applicazione delle nuove norme sul 'sintetico' della manovra estiva 2010 anche per il passato, con la conseguenza che la mancanza del contraddittorio non può che determinare la nullità dell'accertamento. Inoltre, il fatto che l'accertamento da redditometro si basi su presunzioni semplici comporta precisi oneri motivazionali e di prova in capo all'amministrazione finanziaria. Per gli accertamenti che verranno fatti con le norme della manovra economica 2010, si tratta di una conferma che anche questi ultimi si basano su presunzioni semplici.