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Modello - Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

PDF ID 248663 | pub. 01/01/2024 | 0 B

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DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023

XLS ID 247296 | pub. 19/10/2023 | 1.46 MB

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, a domanda...

del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023

ID 247146 | pub. 19/07/2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, a domanda...

del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

PDF ID 245114 | pub. 01/01/2022 | 0 B

del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

DM 15 ottobre 2015 n.227 Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169.bis e 179.bis disposizioni per l'attuazione del codice procedura civile

PDF ID 234050 | pub. 04/09/2017 | 25 B

del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Esecuzioni immobiliari: opposizione esecutiva estesa, in sede di rinnovazione, su un bene non gravato da ipoteca è opposizione all’esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi e non è soggetta ai termini di decadenza ex art. 617 c.p.c.

PDF ID 233959 | pub. 06/06/2017 | 712 B

Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 13162 del 25 maggio 2017. La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui "l'opposizione esecutiva...

diretta a far accertare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto estesa, in sede di rinnovazione, su un bene in precedenza non gravato da garanzia ipotecaria, essendo volta a far dichiarare l'inesistenza del titolo per procedere ad esecuzione immobiliare nei confronti del proprietario del bene, deve essere qualificata in termini di opposizione all'esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi, e non è pertanto soggetta ai termini di decadenza fissati dall'art. 617 c.p.c.”.

Esecuzioni immobiliari: alla revoca del decreto ingiuntivo consegue l'automatica caducazione dell'esecuzione

PDF ID 233822 | pub. 11/05/2017 | 426 B

Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 2727 del 2 febbraio 2017. La Corte di Cassazione ha stabilito che alla revoca del decreto ingiuntivo consegue l'automatica...

caducazione dell'esecuzione fondata su quel titolo, e in generale degli atti di esecuzione.
Ne consegue il diritto degli attori di condanna del creditore procedente al rimborso delle somme pagate per la cancellazione dell'ipoteca iscritta in base al decreto ingiuntivo revocato.

Esecuzione immobiliare: reato di estorsione e rinuncia all'aggiudicazione definitiva del bene.

PDF ID 233677 | pub. 13/04/2017 | 2.97 KB

Corte di Cassazione Penale. Seconda Sezione: sentenza n. 11979 del 13 marzo 2017 La Seconda Sezione ha affermato che configura il reato di estorsione la condotta dell’aggiudicatario...

provvisorio nella procedura di esecuzione immobiliare – cui ha partecipato “per persona da nominare”- consistita nel farsi consegnare dal debitore esecutato una somma di denaro in cambio della rinuncia a proseguire nel procedimento sino alla aggiudicazione definitiva del bene.

Esecuzione immobiliare: le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato sono a carico del creditore

PDF ID 233678 | pub. 13/04/2017 | 619 B

Corte di Cassazione Civile. Terza Sezione: sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016. La Corte di Cassazione con la presente sentenza ha affermato il principio che le spese necessarie...

alla conservazione dell’immobile pignorato, cioè le spese finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato (con esclusione delle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese “per gli atti necessari al processo” che, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell’esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente.
Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’onere a suo carico.

Esecuzione: intervento tardivo del creditore non titolato

PDF ID 233670 | pub. 13/04/2017 | 739 B

Corte di Cassazione Civile. Terza Sezione: sentenza n. 774 del 19 gennaio 2016. Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:...

l’intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 499 c.p.c., il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati dal secondo comma del medesimo art. 499 c.p.c., preclude l’attivazione del subprocedimento di verificazione previsto quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l’intervento.
Per conseguire il diritto quanto meno all’accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni successivi all’intervento, per conseguire il titolo esecutivo mancategli nei confronti dell’esecutato.

Le sanzioni tributarie e penali

PDF ID 232688 | pub. 11/04/2016 | 477 B

Guida dell'Agenzia delle Entrate in tema di sanzioni tributarie e penali

l’intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 499 c.p.c., il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati dal secondo comma del medesimo art. 499 c.p.c., preclude l’attivazione del subprocedimento di verificazione previsto quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l’intervento.
Per conseguire il diritto quanto meno all’accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni successivi all’intervento, per conseguire il titolo esecutivo mancategli nei confronti dell’esecutato.

Istanza per sospensione esecuzione ex art. 47

DOC ID 92494 | pub. 06/12/2011 - agg. 05/12/2013 | 8 B

Modello in formato MSWord di Istanza per richiesta sospensione esecuzione dell’atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47, D.Lgs. n. 546/92

l’intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 499 c.p.c., il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati dal secondo comma del medesimo art. 499 c.p.c., preclude l’attivazione del subprocedimento di verificazione previsto quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l’intervento.
Per conseguire il diritto quanto meno all’accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni successivi all’intervento, per conseguire il titolo esecutivo mancategli nei confronti dell’esecutato.

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