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Verbale di riunione del consiglio di amministrazione tenuto in audioconferenza per il rinvio della convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio

DOC ID 246074 | pub. 10/01/2023 | 70.66 KB

L’art. 2364 del codice civile (richiamato anche dall’art. 2478-bis per quanto compete alla SRL) prevede che “L’assemblea ordinaria deve essere convocata...

almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 (ndr Relazione sulla Gestione) le ragioni della dilazione”.
L’art.  2370, comma 4, del codice civile afferma che “Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea”.
Segnaliamo però che nella sua massima H.B. 39 – (INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17) il Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie ha però indicato che “Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.
Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.

Compenso all’ausiliario del giudice. Rinvio alla Corte Costituzionale con riferimento all’art. 34, comma 17 (modificativo dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e all’art. 76 Costituzione

PDF ID 233675 | pub. 13/04/2017 | 671 B

Corte di Cassazione Civile Ord. Terza Sezione: sentenza n. 6652 del 1 aprile 2015. La sentenza rinvia alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale,...

sollevata nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, relativa alla opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice, dichiarata inammissibile per inosservanza del termine perentorio (di «venti giorni dalla avvenuta comunicazione»). Il riferimento è all’art. 34, comma 17 (modificativo dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e all’art. 76 Costituzione.

Si annota che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 106 del 18 maggio 2016 (scaricabile da questo sito) ha dichiarato non fondata la questione.

Istanza per il rinvio della predisposizione del programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.

DOC ID 233444 | pub. 31/01/2017 | 51 B

Modello di istanza per il rinvio della predisposizione del programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F..

sollevata nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, relativa alla opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice, dichiarata inammissibile per inosservanza del termine perentorio (di «venti giorni dalla avvenuta comunicazione»). Il riferimento è all’art. 34, comma 17 (modificativo dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e all’art. 76 Costituzione.

Si annota che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 106 del 18 maggio 2016 (scaricabile da questo sito) ha dichiarato non fondata la questione.

Memoria illustrativa in IRAP (ingegnere) nel caso di professionista che ha già vinto in una precedente sentenza oggi passata in giudicato e ruolo del c.d. GIUDICATO ESTERNO (PREGIUDIZIALE)

DOC ID 88180 | pub. 14/02/2011 | 300 B

Il modello proposto (memoria) è tratto da un caso reale ed affronta un tema molto importante nell’ambito della strategia in materia di IRAP professionisti. Si supponga il seguente...

esempio: professionista che può chiedere a rimborso in IRAP in 4 anni circa 21.000 euro. Professionista privo di dipendenti ma con un quantum di collaborazioni importante (ancorché trattasi di collaborazioni esterne) e con pochi cespiti. Quale può essere la strategia migliore per “portare a casa” tutti i 21.000 euro?
Si ritiene che chiedere, in detta circostanza, tutto il dovuto possa essere foriero, forse, di una sconfitta (non tanto in diritto ma quanto per il quantum richiesto). Meglio allora chiedere 1000/1500 euro con un primo ricorso; provare a vincerlo. Nel caso di vittoria (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE) e di passaggio in giudicato della sentenza (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE), se il professionista ha le stesse caratteristiche nei quattro anni specificati, ebbene si farà una seconda istanza e un secondo ricorso chiedendo, però, l’applicazione del c.d. giudicato esterno e la vittoria (sui 19.000 E circa) dovrebbe divenire “semplice”.
Importantissimo sarà dimostrare (art. 2697 c.c. e art 7, co 4 D.Lgs n. 546/1992) l’uguaglianza fattuale tra il periodo di giudicato e i nuovi periodi richiesti. Nel caso di specie si è davvero incisivi su questo aspetto anche con l’ausilio dei numeri. Viepiù, giova segnalare che anche nel 2011 la Corte di Cassazione riconosce il GIUDICATO ESTERNO (Corte di Cassazione n. 802/2011).
Davvero importante si ritiene, altresì, il riepilogo finale con “domanda e risposta”.

Ricorso IRAP (su istanza di rimborso) e risposta negativa dell’A.E. (rifiuto espresso). Profili procedurali idonei a creare una pregiudiziale importante.

DOC ID 78288 | pub. 11/02/2009 - agg. 30/06/2010 | 43 B

Modello di ricorso. Leggi la scheda per i dettagli.

esempio: professionista che può chiedere a rimborso in IRAP in 4 anni circa 21.000 euro. Professionista privo di dipendenti ma con un quantum di collaborazioni importante (ancorché trattasi di collaborazioni esterne) e con pochi cespiti. Quale può essere la strategia migliore per “portare a casa” tutti i 21.000 euro?
Si ritiene che chiedere, in detta circostanza, tutto il dovuto possa essere foriero, forse, di una sconfitta (non tanto in diritto ma quanto per il quantum richiesto). Meglio allora chiedere 1000/1500 euro con un primo ricorso; provare a vincerlo. Nel caso di vittoria (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE) e di passaggio in giudicato della sentenza (COME ACCADUTO NEL CASO DI SPECIE), se il professionista ha le stesse caratteristiche nei quattro anni specificati, ebbene si farà una seconda istanza e un secondo ricorso chiedendo, però, l’applicazione del c.d. giudicato esterno e la vittoria (sui 19.000 E circa) dovrebbe divenire “semplice”.
Importantissimo sarà dimostrare (art. 2697 c.c. e art 7, co 4 D.Lgs n. 546/1992) l’uguaglianza fattuale tra il periodo di giudicato e i nuovi periodi richiesti. Nel caso di specie si è davvero incisivi su questo aspetto anche con l’ausilio dei numeri. Viepiù, giova segnalare che anche nel 2011 la Corte di Cassazione riconosce il GIUDICATO ESTERNO (Corte di Cassazione n. 802/2011).
Davvero importante si ritiene, altresì, il riepilogo finale con “domanda e risposta”.

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