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Martedì 11 febbraio 2025

Concordato Preventivo Biennale (CPB): chiarimenti dell’Agenzia Entrate su cessazione e decadenza

In occasione di Telefisco 2025 l’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) e in particolare sulle cause di cessazione e decadenza...

Mercoledì 18 settembre 2024

Comunicazione cessazione incarico depositari scritture contabili: online la guida operativa

Il comma 3-bis dell’art. 35 del Decreto Iva prevede che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili,...

Giovedì 1 agosto 2024

Depositari scritture contabili: al via il servizio per comunicare la cessazione dell'incarico

Attivo il servizio web che i depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come ad esempio i commercialisti, possono utilizzare per comunicare la fine dell’incarico,...

Lunedì 22 aprile 2024

Depositari di scritture contabili: approvato il modello di cessazione incarico

Con un Provvedimento del 17 aprile l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione di cessazione dell’incarico...

Giovedì 30 marzo 2023

Garante privacy: divieto di accesso alla posta elettronica del lavoratore alla cessazione della collaborazione

(Newsletter Garante privacy del 15 marzo 2023) Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori...

Giovedì 5 gennaio 2023

Milleproroghe: proroga dei termini per la cessazione dell’incarico dei giudici tributari

Il Decreto n. 198/2022 (c.d. Decreto "Milleproroghe"), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303...

Martedì 26 gennaio 2021

Comunicazioni obbligatorie: analisi su instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro

E' stata avviata una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e Banca d'Italia per produrre analisi periodiche sulla base dei dati amministrativi delle Comunicazioni obbligatorie,...

Lunedì 2 novembre 2020

Limiti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere

La Commissione tributaria regionale per il Veneto aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativa all'impugnazione,...

Venerdì 4 settembre 2020

Minimi e forfetari: cessazione attività e successivo incasso crediti

Oggetto dell'interpello: contribuente in regime dei minimi che aveva cessato l'attività e la partita iva nel 2017 e che ha incassato nel 2019 crediti derivanti da prestazioni...

Mercoledì 15 gennaio 2020

Indennizzo per cessazione attività commerciale (periodo 2017-2018): circolare Inps

Con la Circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 l'Inps fornisce indicazioni per l'esame delle domande di indennizzo, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la cessazione definitiva...

Comunicazione cessazione utenze

DOC ID 233476 | pub. 01/02/2017 | 47 B

L'art. 72 della Legge Fallimentare che disciplina i rapporti pendenti prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando,...

nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

L'art. 74 invece disciplina invece i contratti ad esecuzione continuata o periodica e prevede che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati

Ricorso tributario contro diniego verso il credito IVA emergente da VR nel caso di cessazione di attività e di asserita qualifica di società di comodo e in quanto tale non meritevole del riconoscimento di detto credito

DOC ID 89254 | pub. 03/05/2011 | 297 B

Il presente modello di ricorso rappresenta un vero caso che cerca di smontare le tesi accusatorie basandosi molto sulla procedura, sul merito e sulla giurisprudenza.

nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

L'art. 74 invece disciplina invece i contratti ad esecuzione continuata o periodica e prevede che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati

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