a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni immobiliari o di mezzi di trasporto nuovi
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
Il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l'esclusione dal regime per coloro che nel 2019 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (artt. 49-50 del Testo Unico) per un importo superiore a 30.000 euro e che hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a 20.000 euro.
La valutazione della convenienza del regime forfettario può rivelarsi complessa e richiede di considerare diversi fattori (incidenza costi/ricavi, presenza di altri redditi e detrazioni).
In primo luogo occorre prendere in considerazione il livello di tassazione:
In secondo luogo si deve tenere conto delle modalità di determinazione dell'imponibile:
Può succedere che il reddito calcolato forfettariamente sia superiore a quello effettivo, facendo venire meno la convenienza del regime agevolato in caso di redditi vicini allo zero o negativi. Il diverso metodo di determinazione ha effetto anche sulla gestione previdenziale, in quanto i contributi sono calcolati sul reddito d'impresa o professionale come risulta dal regime applicato.
Ai forfettari iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti la norma consente di ottenere una riduzione del 35% dei contributi da versare (con conseguente riduzione del trattamento pensionistico futuro), previa presentazione di un'apposita domanda all'INPS (entro il 28 febbraio di ogni anno).
Un ulteriore aspetto da considerare è la possibilità di usufruire delle detrazioni e delle deduzioni previste dal TUIR: queste ultime non possono essere utilizzate per ridurre l'imponibile o l'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario. Perciò, in assenza di altri redditi assoggettabili all'IRPEF, non è possibile beneficiarne.
Per agevolare l'analisi abbiamo pubblicato (in versione XLS e CLOUD) FLAT TAX 2020, test di convenienza.
Il programma stima, in modo semplice e intuitivo ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra regime ordinario e regime forfetario (ex L. 190/2014) come risulta modificato dalla manovra di bilancio 2019 che prevede l'applicazione del regime forfettario a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 65.000 euro con aliquote fisse diverse a seconda dell'ammontare dei ricavi.
Flat tax 2021, test di convenienza: versione Cloud
Il programma stima, in modo semplice e intuitivo ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra regime ordinario e regime forfetario (ex L. 190/2014) come risulta modificato dalla manovra di bilancio 2019 che prevede l’applicazione del regime forfettario a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 65.000 euro con aliquote fisse diverse a seconda dell'ammontare dei ricavi.
In particolare:
E’ disponibile anche la versione Excel del prodotto.
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